L'esperto rispondeCondominio

L'ENTITÀ DEI LAVORI PUÒ FAR ALZARE IL QUORUM

La domanda

Da anni si discute su lavori da effettuare sulla facciata del condominio, degradata. L'assemblea, a dicembre 2013, ha approvato (con 442 millesimi) di effettuare almeno i lavori minimali per il ripristino della facciata (balconi, gronde, pluviali). È seguita la richiesta di preventivi a vari fornitori. In assemblea, a dicembre 2014, l'amministratore ha comunicato che, per deliberare la spesa, occorrono 501 millesimi (non raggiunti). Trovo incongruente la dichiarata validità della prima delibera e poi la richiesta di una quota di millesimi diversa, nel momento in cui si dà seguito a una delibera ritenuta valida. È possibile invitare l'amministratore a procedere comunque alla effettuazione dei lavori?

Poiché le delibere assembleari sono sempre revocabili, l’assemblea del dicembre 2013 può essere superata da una successiva delibera.Probabilmente, nel caso in questione, l’amministratore ha ritenuto che l’innalzamento del quorum deliberativo sia conseguente all’entità dei lavori, a norma dell’articolo 1136, quarto comma, del Codice civile, secondo il quale, per le spese di rilevante entità, è richiesta la maggioranza degli intervenuti oltre a 500 millesimi.Il lettore può invitare l’amministratore a procedere alla esecuzione dei lavori, ed eventualmente ad avvalersi dell’articolo 1105, ultimo comma, del Codice civile, secondo cui, se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, o se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore.

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