L'esperto rispondeCondominio

L'AUTONOMIA NON CANCELLA LE NORME REGOLAMENTARI

La domanda

Un condominio A ha inoltrato, con apposita comunicazione scritta, al vicino condominio B, fondo servente, la rinuncia ad una servitù di passaggio costituita da una passerella che consentiva un più agile accesso all'immobile, dotatosi poi di passerella propria. Un tempo i due condomìni costituivano un condominio unico, dotato di regolamento che stabiliva la percentuale di ripartizione di spese. Successivamente, A si è staccato dal condominio unico dotandosi di proprio codice fiscale e, non obbligato, non ha redatto un nuovo regolamento condominiale. Ad oggi, può considerarsi esonerato dal riparto di spese di manutenzione ordinaria di B? Il dubbio riguarda la rinuncia espressa con semplice comunicazione e il vecchio regolamento condominiale che, secondo B, continuerebbe a vigere con vecchie percentuali di riparto che obbligavano A a sostenere 1/3 delle spese ordinarie di B.

Se abbiamo ben compreso, la questione sollevata dal lettore non attiene alla rinuncia della servitù – che peraltro non risulta essere di origine contrattuale – da parte dei condomini di A, ma al precedente regolamento, in tema di riparto delle spese ordinarie, in presenza di un condominio unico con due comunioni parziali. Salvo che sia intervenuta una convenzione tra i due condomìni, ora separati, o una delibera conforme dei due condomìni, a nostro giudizio, le norme regolamentari devono tuttora ritenersi vincolanti.

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