L'esperto rispondeCondominio

L'AMMINISTRATORE PUÒ INTIMARE IL PRECETTO

La domanda

In un supercondominio, il giudice condanna il condominio A a favore del condominio B. Invece di lasciare che il legale di B, vincitore nella causa, provveda a incassare le spese di lite liquidate per accreditare al condominio le spese anticipate, l'amministratore ha incaricato un altro legale, senza alcuna autorizzazione assembleare, di fare precetto al condominio A per il recupero delle spese anticipate. L'incarico all'amministratore è stato revocato a marzo 2014. Si ritiene non avesse legittimazione attiva. Se è così, può essere citato per danni consistenti in spese aggiuntive per il condominio B, che fra l'altro non ha ancora recuperato gli anticipi? Quale sarà l'esito del precetto, lo stesso potrà avere qualche effetto mancando la preventiva autorizzazione assembleare (si veda, per analogia, Cassazione civile, sezione 2, del 17 dicembre 2013 n.28197)?

L'intimazione del precetto è un atto stragiudiziale che il creditore deve notificare al debitore prima di iniziare l'esecuzione forzata. Come è ovvio, non è necessario procedervi se il debitore offre di dare spontanea e immediata attuazione al titolo esecutivo che, nel caso illustrato dal lettore, è rappresentato da una sentenza e, in particolare, dalla statuizione sulle spese di lite. Il creditore, dunque, non deve attendere le determinazioni del debitore, ma può notificargli il precetto - i cui costi, compresivi di competenze legali, sono davvero modesti - anche contestualmente alla notifica del titolo esecutivo. Non si tratta, dunque, di un atto introduttivo di un nuovo giudizio o grado di giudizio, ma di una intimazione di pagamento con l'espresso avvertimento che, in mancanza di adempimento entro il termine assegnato, si procederà a esecuzione forzata contro il debitore. La decisione di intimare precetto non pare possa ritenersi eccedente i poteri dell'amministratore: da una parte, si tratta di atto che comporta modestissimi oneri economici; dall'altra, attiene alla conservazione e attuazione delle ragioni del condominio. Del resto, è noto che costituisce specifico dovere dell'amministratore recuperare i crediti del condominio nei confronti dei singoli condomini entro determinati termini, procedendo anche a intimare precetti e a eseguire pignoramenti senza alcuna autorizzazione assembleare (articolo 1129, nono comma, Codice civile). Se ne può ricavare, quantomeno, un generale potere-dovere dell'amministratore di recuperare i crediti del condominio anche nei confronti di terzi. Sotto il diverso profilo dell'opportunità, l'intimazione del precetto o la scelta dell'avvocato per farlo sono soggette alle stesse forme di controllo di qualsiasi scelta gestionale rimessa all'amministratore. Anche per il recupero delle quote condominiali o per "compiere gli atti conservativi delle parti comuni" (articolo 1130, n. 4, Codice civile) l'amministratore può trovarsi a scegliere l'avvocato del condominio e a prendere decisioni in ordine alle strategie per il recupero di crediti. Per pretendere un risarcimento occorre contestare queste scelte e dimostrare che esse hanno determinato un danno. In mancanza di circostanze particolari, pare difficile ipotizzare un danno per il condominio in relazione alla decisione di intimare il precetto o alla scelta dell'avvocato che vi proceda.

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