L'esperto rispondeCondominio

L'ALLOGGIO TENUTO SFITTO NON HA DIRITTO A SCONTI

La domanda

Ho un appartamento sfitto in un condominio con il teleriscaldamento. Se dovessi chiudere i termosifoni del mio appartamento potrei fruire di una riduzione delle spese?

In un caso analogo, la Cassazione, con sentenza del 1° agosto 2014, n. 17557, aveva escluso la legittimità di una delibera che aveva esentato dalla spesa dell'acqua il condomino che, come nel caso del lettore, aveva lasciato sfitto l'alloggio. La Cassazione e, ora, l'articolo 1118, comma IV, Codice civile, prevedono l'esonero dalle spese solo nel caso in cui vi sia la rinunzia al servizio del riscaldamento. Nel caso in esame, invece, vi è semplicemente un "non utilizzo", che è cosa diversa dalla rinunzia, la quale comporta il distacco dall'impianto. Richiamerei anche la sentenza della Cassazione, sezioni unite del 26 novembre 1996, n. 10492, la quale ha stabilito un principio che, a mio avviso, trova applicazione anche nel caso in esame: «Il condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica e, quindi, non può sottrarsi dal contribuire alle spese allegando la mancata o insufficiente erogazione del servizio». È comunque fatta salva la diversa previsione eventualmente contenuta nel regolamento avente natura contrattuale (allegato al primo atto di vendita e richiamato in tutti i successivi).

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