IL VOTO IN ASSEMBLEA PER ABOLIRE IL PORTIERATO
Per l'abolizione del servizio di portierato occorre, innanzitutto, chiedere all'amministratore di convocare un'apposita assemblea o di inserire il punto all'ordine del giorno della prossima riunione. Se a formulare la richiesta sono almeno due condomini che rappresentino almeno un sesto del valore dell'edificio, l'amministratore deve provvedere tempestivamente (articolo 66 disposizioni di attuazione del Codice civile). Se il servizio è previsto nel regolamento di condominio, la delibera di abolizione deve essere approvata con la maggioranza richiesta dalla legge per la modifica del regolamento (maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno la metà del valore, come dispone articolo 1138 Codice civile). Altrimenti, in seconda convocazione, sarà sufficiente la maggioranza degli intervenuti che rappresenti un terzo del valore, sempre che all'assemblea siano intervenuti un terzo dei partecipanti. Abolito il servizio, il portiere sarà licenziato per giustificato motivo oggettivo, nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti nel contratto collettivo nazionale applicabile.