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IL RIPARTO PER I LAVORI ALLA TERRAZZA A LIVELLO

La domanda

Una terrazza a livello del giardino di proprietà esclusiva del condominio, viene usata da tutti i condomini per stendere i panni e per i giochi dei bambini, ma funge anche da copertura di alcuni garage dei condomini. In previsione di effettuare lavori di impermeabilizzazione e pavimentazione, come dovrà essere divisa la spesa?

L’articolo 1117 del Codice civile elenca fra le parti comuni anche i lastrici solari. Peraltro, al lastrico solare è equiparata la terrazza a livello, come nel caso di specie, ove si è di fronte a un bene di proprietà e uso comuni. Si è, pertanto, fuori dalla previsione di cui all’articolo 1126 del Codice civile, che disciplina una particolare ripartizione delle spese di rifacimento quando vi è l’uso esclusivo del lastrico solare o della terrazza in capo ad uno o alcuni condomini.Si ritiene, pertanto, che nel caso di specie, per le spese indicate di impermeabilizzazione e pavimentazione debbano concorrere tutti condomini secondo i millesimi di proprietà.Diversamente, se le opere da eseguire fossero quelle relative alla soletta che separa la terrazza dai box sottostanti si dovrebbe ricorrere alla disciplina di cui all’articolo 1125, Codice civile, e pertanto ripartirle in parti uguali fra i condomini contitolari della terrazza e i proprietari esclusivi dei box (Cassazione civile, 16 febbraio 2012 n.2243).

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