IL CORRIMANO SULLE SCALE PASSA DALL'ASSEMBLEA
La presenza del corrimano è prescritta per le scale presenti in edifici privati, realizzati a partire dal 1989, in forza del Regolamento di attuazione della legge per il superamento delle barriere architettoniche (decreto del ministero dei Lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989). L'articolo 2 di detta legge, per gli edifici preesistenti, dispone che i soggetti interessati possano avanzare una richiesta scritta all'amministratore affinché l'installazione sia disposta dall’assemblea (legge 10 febbraio 1989, n. 13). Per un piccolo corrimano, come nel caso segnalato dal lettore, deve ritenersi sufficiente il voto favorevole della maggiornaza degli intervenuti che rappresenti un terzo del valore dell'edificio (articolo 1136, terzo comma, Codice civile). Se, tuttavia, l’assemblea non approvasse l'intervento entro tre mesi dalla richiesta, gli interessati portrebbero installare a proprie spese il corrimanto, trattandosi di struttura facilmente rimovibile (articolo 2, legge n. 13 del 1989). In relazione alla responsabilità per danni subiti da terzi, la mancanza del corrimano può certamente essere un elemento a favore del danneggiato che pretenda il risarcimento dal condominio. Non c'è, però, alcun automatismo, in quanto occorre valutare la dinamica del sinistro caso per caso (da ultimo, si veda Cassazione, 16 aprile 2013, n. 9140; si veda anche Cassazione, 19 giugno 2008, n. 16607 per un caso in cui la presenza del corrimano ha giocato a favore del condominio citato in giudizio per i danni).