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IL CORRETTE RIPARTO DELLE SPESE DEI GARAGE

La domanda

Al piano sottostrada dell’edificio condominiale si trova un locale con 12 garage e una corsia di manovra. Vi si accede tramite una rampa con ingresso dalla strada completamente separato da quello dell’edificio. A chi fanno capo le spese ordinarie (pulizia, luce) e quelle straordinarie (adeguamento impianto elettrico, certificato prevenzione incendi): ai soli proprietari dei garage (condominio parziale) con i millesimi garage, o a tutti i condomini con i millesimi generali?

È previamente necessario verificare se i garage siano parte integrante dell’edificio condominiale o siano autonomi rispetto a quest’ultimo, tenendo presente che i box sotterranei possono appartenere al corpo dell’edificio principale o essere separati da quest’ultimo. Nel primo caso, i garage sono inseparabili dal condominio mentre, nel secondo caso, essi costituiscono costruzioni autonome, talvolta anche separabili dal condominio, ove ricorrano le condizioni previste dagli articoli 61 e 62 delle disposizioni attuative del Codice civile.In assenza di espresse disposizioni del regolamento condominiale contrattuale, i proprietari dei box che costituiscono parte integrante dell’edificio condominiale – a norma dell’articolo 1123, primo comma – devono partecipare a qualsiasi spesa di ricostruzione parziale o totale, in base al principio della comproprietà e in proporzione alle rispettive quote millesimali, ma non partecipano alle spese di esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti di cui non usufruiscono (scale, ascensore, eccetera). In particolare, se il locale garage è parte integrante dell’edificio condominiale, le spese di manutenzione straordinaria gravano su tutti i condomini in base ai millesimi generali di proprietà.Se il locale garage è, invece, separato dall’edificio condominiale, sui proprietari dei garage gravano le sole spese di manutenzione ordinaria, in base ai millesimi garage.

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