IL CONDOMINIO PUÒ SORGERE ANCHE CON DUE PROPRIETARI
Occorre verificare se la proprietà della palazzina, in capo alle due famiglie, sia in comunione tra loro, ovvero se si tratti di proprietà divise, tenendo presente che solo nel secondo caso si è in presenza di un condominio, con conseguente applicazione della disciplina di cui all’articolo 1117 del Codice civile. Il fatto che la palazzina non sia gestita da un amministratore non ha di per sé molto significato, posto che anche nella comunione può essere prevista facoltativamente la figura dell’amministratore.In ogni caso, trattandosi di affitto, le spese della locazione – salvo deroga contrattuale – sono regolate dall’articolo 9 della legge 392/1978, dettato in tema di spese accessorie della locazione.
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