I DATI DELL'INQUILINO VANNO FORNITI ALL'AMMINISTRATORE
Nell'afffrontare il problema, si tenga sempre presente la novità della norma e l'assenza di sentenze che possono guidare all'interpretazione. L'articolo 1130 comma 1 n. 6 del Codice civile prevede che il registro di anagrafe condominiale deve contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e personali di godimento (ad esempio locazione o comodato). Riterrei, pertanto, che all'amministratore vadano comunicati i nominativi di coloro che occupano una unità immobiliare per un certo periodo di tempo. Penserei, però, che la comunicazione debba essere effettuata dal soggetto che concede l'unità in utilizzo. Nel caso del lettore, l'ente ministeriale. Se quest'ultimo non fosse adempiente, dovrà essere sua cura provvedere a sollecitare. Penserei anche che l'adempimento debba essere effettuato solo nel caso in cui l'occupazione riguardi un periodo significativo di tempo. Così, ad esempio, se l'occupazione fosse limitata a qualche giorno o ad una-due settimane, non riterrei debba essere comunicato nulla. Si ricordi infatti che all'amministratore la notizia deve essere trasmessa entro 60 giorni. Ne conseguirebbe che la comunicazione perverrebbe quando il soggetto ha già lasciato l'immobile.