GLI INTERVENTI STRAORDINARI SI VOTANO CON 500 MILLESIMI
Per i lavori straordinari deliberati dall’assemblea, non è necessaria l’unanimità, ma solo la maggioranza ex articolo 1136, terzultimo comma, del Codice civile, per il quale le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell’edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 stesso (maggioranza degli intervenuti oltre ai 500 millesimi). Un quorum più alto sarebbe richiesto per le "innovazioni", ma non pare il caso del quesito.
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