DOPPIO CRITERIO PER I COSTI DELL'ACQUA CALDA
I costi per la manutenzione straordinaria, la conservazione e la messa a norma dell'impianto si ripartiscono in ragione del valore proporzionale delle unità immobiliari condominiali. Ne è una riprova il fatto che continuano a partecipare a tali spese anche coloro i quali operino il distacco dall'impianto centralizzato (articolo 1118 del Codice civile). I costi del combustibile e per l'energia elettrica, invece, si ripartiscono in relazione ai prelievi "volontari" di energia termica "utile", utilizzando le rilevazioni dei contabilizzatori di calore. Si segnala, sul punto, che il Dlgs 102 del 2014 dispone che le spese di riscaldamento si ripartiscono secondo la norma tecnica Uni 10200.
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