L'esperto rispondeCondominio

DEROGABILE LA RIPARTIZIONE IN BASE AI MILLESIMI

La domanda

Possiedo un garage in un condominio dove le "spese generali e di amministrazione" sono divise in parti uguali tra tutti i condòmini, secondo una delibera assembleare del 1985. Ho saputo che la legge prevede invece la divisione per millesimi di proprietà. Come posso far rispettare la legge?

A norma dell’articolo 1138, ultimo comma, del Codice civile, sono derogabili, da un regolamento contrattuale o da una convenzione tra i condomini, gli articoli 1123, 1124 e 1126 del Codice civile, in tema di riparto delle spese. Con la conseguenza che la ripartizione delle spese può essere fatta anche in deroga a tali articoli.Allo stesso modo, l’articolo 72 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che i regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni degli articoli 63, 66, 67 e 69 delle disposizioni stesse. Pertanto può essere derogato l’articolo 68, per il quale «i valori dei piani o delle porzioni di piano ragguagliati a quello dell’intero edificio devono essere espressi in millesimi, in apposita tabella allegata al regolamento di condominio».Dunque, nel caso descritto dal lettore, il riparto delle spese può avvenire anche per parti uguali tra tutti i condòmini.

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