L'esperto rispondeCondominio

DELIBERA ASSEMBLEARE A VALIDITÀ «ESTESA»

La domanda

In un condominio da me amministrato un condomino svolge gratuitamente il servizio di movimentazione dei container rifiuti per la raccolta differenziata, dal cortile condominiale al marciapiede, secondo il calendario settimanale di raccolta. Poiché lo stesso condomino è anche presidente di una Onlus che svolge attività filantropiche, da quest’anno ha chiesto che, in cambio del servizio citato, venga corrisposta dal condominio una somma fissa alla Onlus di cui fa parte, a titolo di donazione.Qualora alla prossima assemblea venisse deliberata la suddetta spesa con le maggioranze previste al comma 3 dell'articolo 1136 del Codice civile, trattandosi di una spesa non propriamente sostenuta per l’esecuzione materiale di una prestazione, tale delibera sarebbe valida anche per i condomini assenti e/o dissenzienti?

Contro le deliberazioni dell’assemblea condominiale contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria, chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione, per i dissenzienti o astenuti, e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.Così dispone l'articolo 1137 del Codice civile, riformulato dalla legge di riforma del condominio, n. 220/2012.Ad ogni modo, il procedimento di impugnazione previsto dall'articolo citato si applica alle sole delibere annullabili ed esse, ove non siano impugnate nei termini prescritti dalla legge, divengono efficaci per tutti i condòmini (anche nei confronti degli astenuti, assenti e dissenzienti).Invece, in presenza di difetti più gravi, che comportano la nullità della deliberazione, la relativa impugnazione non soggiace alla disciplina dell’articolo 1137 del Codice civile e, pertanto, può essere proposta da chiunque vi abbia interesse anche oltre il termine di trenta giorni. Al riguardo, la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha individuato alcuni criteri generali, finalizzati a valutare la gravità dei vizi che inficiano la delibera condominiale e a individuare le relative conseguenze in termini di nullità o annullabilità della stessa: «sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell’assemblea, che incidono su diritti individuali sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all’oggetto... Sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all’oggetto».Perciò le deliberazioni condominiali - sempre che l’oggetto sia possibile, lecito e, comunque, rientrante nella competenza dell’assemblea, come parrebbe essere quello prospetato dal lettore - qualora siano state regolarmente adottate con i quorum previsti dalla legge, sono valide ed efficaci nei confronti di tutti i condòmini (compresi gli astenuti, assenti e dissenzienti), salva la possibilità, in presenza dei presupposti, di impugnare la relativa deliberazione.

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