L'esperto rispondeCondominio

DEBITI INESIGIBILI DEI MOROSI RIPARTITI PER MILLESIMI

La domanda

Nel mio condominio è stato acquistato, nel 2014, un appartamento, all'asta giudiziaria dal 2011. Ora l'amministratore e il nuovo proprietario sostengono che questi debba pagare le spese pendenti dell'appartamento solo per gli anni 2014 e 2013. Le spese precedenti, relative agli anni 2012, 2011 e quelli precedenti il fallimento, sostengono, devono essere divise tra tutti i condomini in base ai millesimi. A parte che io sono proprietario dal 2013, vorrei sapere se tutto ciò è possibile. Non è il nuovo proprietario che in ogni caso deve farsi carico di qualsiasi somma dovuta dall'appartamento nei confronti del condominio? E, comunque, se non è il proprietario, in base a quale regola dovremmo essere io e gli altri condòmini a farcene carico?

A norma dell’articolo 63, ultimo comma, Codice civile, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Le spese precedenti al biennio restano invece a carico di chi sia attualmente condomino.Secondo pacifica dottrina, la ripartizione dei debiti consolidati e inesigibili dei condomini morosi deve essere fatta in base alle quote millesimali di proprietà di tutti i condomini, compresi quelli subentrati nella proprietà dell’insolvente. Il principio è applicabile quando la inesigibilità sia definitiva e solo per la parte non recuperabile dal subentrante nella proprietà, che risponde per le quote dell’anno in corso e di quello precedente.

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