DA SETTEMBRE 1967 GARAGE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE
Anche se i due garage di cui parla il lettore sono strutturalmente destinati al ricovero di automezzi, nulla vieta che essi possano essere diversamente utilizzati, a condizione che la diversa destinazione sia compatibile con le disposizioni del regolamento contrattuale di condominio. Se quest'ultimo nulla dispone, nessun limite può essere imposto, salvi i divieti derivanti direttamente dalla legge, tra cui quelli relativi alla prevenzione incendio (Dpr 151/2011).Il mutamento di destinazione d’uso non è tuttavia consentito se si tratta di garage relativi a edifici costruiti con licenza o concessione edilizia rilasciata successivamente all’entrata in vigore della legge 765/1967, e cioè dopo il 1° settembre 1967. Per i garage costruiti con licenze o concessioni edilizie rilasciate successivamente, sussiste infatti un vincolo legale di destinazione d’uso, a norma dell’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dall’articolo 18, della citata legge 765/1967, sicché la destinazione a ricovero di automezzi non può essere mutata senza autorizzazione comunale.
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico