L'esperto rispondeCondominio

DA SETTEMBRE 1967 GARAGE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE

La domanda

Siamo proprietari, io e mia moglie, di due garage in un condominio. Vorremmo cambiare la loro destinazione d'uso, visto che sono usati non per rimessaggio di auto, ma come ripostigli/cantine. I due garage non sono interrati, ma si affacciano su un cortile condominiale. Cosa dobbiamo fare per procedere al cambio di destinazione, mettendoci in regola sia con la normativa antincendio sia verso il condominio?

Anche se i due garage di cui parla il lettore sono strutturalmente destinati al ricovero di automezzi, nulla vieta che essi possano essere diversamente utilizzati, a condizione che la diversa destinazione sia compatibile con le disposizioni del regolamento contrattuale di condominio. Se quest'ultimo nulla dispone, nessun limite può essere imposto, salvi i divieti derivanti direttamente dalla legge, tra cui quelli relativi alla prevenzione incendio (Dpr 151/2011).Il mutamento di destinazione d’uso non è tuttavia consentito se si tratta di garage relativi a edifici costruiti con licenza o concessione edilizia rilasciata successivamente all’entrata in vigore della legge 765/1967, e cioè dopo il 1° settembre 1967. Per i garage costruiti con licenze o concessioni edilizie rilasciate successivamente, sussiste infatti un vincolo legale di destinazione d’uso, a norma dell’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dall’articolo 18, della citata legge 765/1967, sicché la destinazione a ricovero di automezzi non può essere mutata senza autorizzazione comunale.

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