CONTABILIZZAZIONE: I CRITERI PER L'INSTALLAZIONE
Il tipo di dispositivo che è possibile installare dipende dalla struttura dell'impianto di riscaldamento. In particolare, negli impianti con più di una colonna montante, si possono utilizzare soltanto ripartitori o totalizzatori su ciascun radiatore (cosiddetta contabilizzazione indiretta). Detti dispositivi possono risultare applicabili anche negli impianti con riscaldamento a pavimento, sempre che siano accessibili le tubazioni che conducono l'acqua calda ai singoli pannelli. In tutti questi casi, dalla lettura della norma pare emergere che il fornitore del servizio possa rifiutarsi di procedere all'installazione (articolo 9, comma 5, lettera c del Dlgs 102/2014). Sempre che l'installazione di sistemi di contabilizzazione non risulti inefficiente sul piano dei costi, sarà allora compito dei condòmini reperire altro operatore in grado di assicurare la continuità nella misurazione dei consumi e saranno gli stessi condòmini a essere sanzionati se non vi provvedano. Nel caso in cui, invece, sia possibile e non risulti inefficiente l'installazione di contatori individuali nel punto di consegna a ciascuna unità immobiliare, allora dovrà essere il fornitore del servizio (o del carburante) a provvedere all'installazione entro i termini di legge. Qualora non vi provveda, nonostante la richiesta, sarà lo stesso fornitore a essere sanzionato. Obbligo di installare a richiesta, tuttavia, non significa gratuità dell'installazione. Sia il fornitore del servizio che installi i contatori individuali, sia il diverso operatore che provveda con sistemi di altro tipo, potranno pretendere un corrispettivo per l'opera prestata.
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