CONDÒMINI ASSENTEISTI? LA SOLUZIONE È IL GIUDICE
Contro i condomini che disertano sistematicamente le assemblee non c'è un rimedio e le maggioranze necessarie restano quelle stabilite dalla legge, anche se per più volte non si è riusciti a raggiungere il quorum costitutivo. Non si ritiene possibile nemmeno chiedere il rimborso delle spese di convocazione ai condomini assenti. In effetti, non vi è ragione di ritenere illecita la condotta di chi decide di non intervenire in assemblea. Insomma, si può solo far ricorso alle armi della persuasione, salvo che l'assemblea non resti inerte a fronte di provvedimenti che ha il dovere di adottare. Si pensi alle opere di necessaria riparazione, messa a norma o in sicurezza di impianti comuni o, in generale, di parti comuni. In casi come questi, di volta in volta, ciascun condomino può ricorrere al giudice affinché, a fronte dell'inerzia dell'assemblea, sia nominato un "amministratore ad acta" che curi l'esecuzione delle opere necessarie cui l'assemblea - pur avendone il dovere - non è stata in grado di provvedere (articolo 1105, comma terzo, Codice civile).