L'esperto rispondeCondominio

COME OTTENERE LA VISIONE DELL'ESTRATTO CONTO

La domanda

Sono consigliere nel mio condominio. A seguito delle passività emerse nel bilancio consuntivo del 2014 (aumentate considerevolmente con l'attuale gestione negli ultimi tre anni), che al momento non abbiamo ancora approvato, sto chiedemdo al nostro amministratore di condominio, da due mesi, l'estratto del conto corrente postale, ma invano. Vorrei sapere che cosa posso fare. E soprattutto se è possibile intraprendere un strada extragiudiziale.

La legge di riforma, nel sancire l'obbligo di apertura del conto corrente condominiale, ai sensi dell’articolo 1129, n. 7, Codice civile, ha chiarito che «cascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica».La norma novellata, dunque, riconosce il diritto di ogni singolo condomino di prendere visione ed estrarre copia della rendicontazione periodica. Tuttavia, il condomino non può rivolgersi direttamente alla banca per ottenere l'estratto conto, ma dovrà presentare apposita richiesta al proprio amministratore, che provvederà poi a richiedere la relativa documentazione alla banca/posta.Si può affermare che l'accesso al conto corrente condominiale e l'estrazione di copia del rendiconto periodico rientrano tra gli obblighi dell'amministratore nell'esercizio del suo mandato. Ne consegue che il condomino interessato - in caso di inerzia da parte dell’amministratore di condominio nel fornire copia dell’estratto conto condominiale - potrà agire in giudizio, previa eventuale formale diffida ad adempiere, chiedendo la condanna dell'amministratore ad adempiere, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, se ne sussistono i presupposti.Comunque, è bene ricordare che preliminarmente, ai sensi dell’articolo 71-quater, disposizioni di attuazione del Codice civile, dovrà essere presentata apposita domanda di mediazione (che rappresenta la “strada extragiudiziale”) presso un Organismo di Mediazione ubicato nella circoscrizione del Tribunale nella quale il condominio è situato.Inoltre, se l’amministratore del condominio fruisce del regime fiscale “dei minimi”, beneficia di alcune semplificazioni, tra cui l’esonero dal versamento dell’Iva – sicché, è corretto e legittimo emettere “la parcella del proprio onorario senza Iva”.

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