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CASSETTE POSTALI INADATTE: È POSSIBILE FARE RICORSO

La domanda

Un condominio è sprovvisto di cassette postali conformi alle caratteristiche ex Dm 9 aprile 2001 (articoli 45-46) e Dm 1° ottobre 2008 (articolo 21). In passato l’amministratore aveva sottoposto la richiesta di installazione di cassette postali, rispondenti alle norme di cui sopra, alla decisione dell’assemblea, che l’aveva respinta. In occasione della riproposizione della questione, chiedo di sapere che margine di discrezionalità ha un’assemblea per respingere un adeguamento richiesto da norme vigenti. In caso di ulteriore rigetto della richieste, quali azioni sono esperibili dal condomino?

A norma dell’articolo 45 del Dm 9 aprile 2001, «per la distribuzione degli invii semplici devono essere installate, a spese di chi le posa, cassette accessibili al portalettere. Lo scomparto di deposito, la forma e le dimensioni dell’apertura devono rispondere alle esigenze del traffico postale e risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà particolari. Le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome dell’intestatario e di chi ne fa uso».Per l’articolo 46 dello stesso decreto, «le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, salvi accordi particolari con l’ufficio postale di distribuzione». Non solo. L’articolo 21 del Dm 1° ottobre 2008, dispone che «il recapito degli invii semplici è effettuato in apposite cassette accessibili al portalettere installate dal destinatario a proprie spese. La forma e le dimensioni della cassetta e l’apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza difficoltà. I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e dimensioni provvedono ai necessari adattamenti. In mancanza, il ritiro dell’invio avverrà presso l’ufficio postale previo avviso di giacenza. Le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome di chi ne fa uso. In mancanza l’invio è restituito al mittente, ove individuabile ai sensi del successivo articolo... Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede d’impresa, le cassette devono essere raggruppate in un unico punto di accesso».In tale contesto, l’assemblea non può eludere le disposizioni richiamate, che costituiscono atti dovuti da parte degli interessati. Con la conseguenza che il mancato adeguamento può comportare l’applicazione dell’articolo 1105, ultimo comma, del Codice civile, secondo il quale, se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, o se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore ad hoc, per l’esecuzione dei lavori.

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