L'esperto rispondeCondominio

ASSEMBLEA AUTOCONVOCATA IN CASO DI NECESSITÀ

La domanda

L'amministratore, da oltre un anno non convoca l'assemblea, e nel 2014 non sono stati approvati né il preventivo né il consuntivo 2013. Il consiglio di condominio ha chiesto la convocazione in via straordinaria, mediante sottoscrizione di 7 condomini, rappresentanti 405,45 millesimi, indicando come date il 27 e 28 gennaio. La mail all'amministratore è stata inviata il 13 gennaio con l'ordine del giorno. L'amministratore si è rifiutato di convocare nelle date richieste, causa suoi impegni, né ha proposto altre date. Può l'amministratore disattendere la richiesta? Cosa possiamo fare per difendere il condominio?

L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce al comma 1, non modificato dalla legge di riforma, che l’assemblea può essere convocata in via straordinaria, oltre che dall’amministratore, anche da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla predetta richiesta, i condomini possono convocare direttamente l’assemblea.Nel caso di specie, si suggerisce di formalizzare con una lettera raccomandata all’amministratore la richiesta già inoltrata via mail e se non vi è il conseguente riscontro procedere con la convocazione diretta dell’adunanza.

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