ANCHE CHI È DANNEGGIATO PARTECIPA ALLA SPESA
Il caso dell'allagamento di una unità immobiliare a seguito dell'intasamento del pluviale non è dissimile dalle classiche ipotesi di infiltrazioni a seguito di rottura o malfunzionamento di tubazioni condominiali. Se non si giunge a un bonario componimento con l'assicurazione o con il condominio, il condomino danneggiato dovrà citare in giudizio, per i danni, il condominio, il quale - ove ricorrano le condizioni specificate nella polizza - chiamerà in causa l'assicurazione. Nel caso in cui il condominio fosse condannato al risarcimento e il danno risultasse non coperto (o non integralmente coperto) dall'assicurazione, la spesa che resta a carico del condominio sarà ripartita sulla base delle tabelle millesimali. Alla ripartizione parteciperà, in ragione dei suoi millesimi, anche il condomino danneggiato. Parallelamente, si potrebbe configurare la responsabilità dell'amministratore per non avere provveduto alla necessaria manutenzione del pluviale o per non aver interessato l'assemblea della questione. Al fine di verificare la sussistenza in concreto di una tale responsabilità dell'amministratore, occorre tener conto di tutte le circostanze del caso: eventuali segnalazioni dei condòmini, deliberazioni assembleari sul punto, stato di conservazione e conformazione del pluviale, interventi manutentivi eseguiti in passato.