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AMMINISTRATORE, I CRITERI DEL RINNOVO AUTOMATICO

La domanda

L'amministratore del condominio, nel convocare l'assemblea ordinaria, non ha indicato nell'ordine del giorno, nonostante la richiesta di alcuni condòmini, il punto riguardante la nomina dell'amministratore e il suo compenso, ritenendo di poterlo fare sulla base della riforma del condominio, secondo la quale «l'incarico dell'amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata». Io penso che la legge intenda dare un mandato pieno anche nel secondo anno, ma solo nel caso in cui in assemblea non sia raggiunta la maggioranza qualificata per la riconferma, e che comunque, annualmente, la nomina dell'amministratore vada riproposta nell'ordine del giorno. Chiedo chiarimenti su questo punto della legge e, se nel caso descritto, l'amministratore è legittimato a operare con mandato pieno.

La disposizione dell’articolo 1129 del Codice civile - per il quale «l’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata» - deve intendersi nel senso che il rinnovo dell’incarico, per il secondo anno, è automatico, ove l’assemblea non deliberi il diniego. Pertanto, si ritiene che l’argomento della nomina/rinnovo dell'amministratore debba essere inserito nell’ordine del giorno, per dare la possibilità all’assemblea di votare per il diniego del rinnovo automatico.

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