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Supercondominio e nomina del rappresentante

di Paola Pontanari

La domanda

Abito in un condominio di un supercondominio con 10 condomìni di varia grandezza. Con le nuove procedure il condominio nomina un delegato con una maggioranza dei due terzi.
Se non si raggiunge quella maggioranza chi va all'assemblea del supercondominio?

Da L'Esperto Risponde

L'art. 67, 3° comma, disp. att. cod. civ. – a seguito della riforma di cui alla Legge n. 220/2012 – ha risolto espressamente il problema della rappresentanza nell'assemblea del supercondominio, stabilendo che quando i partecipanti sono complessivamente più di 60, ciascun condominio deve designare con la maggioranza di cui all'art. 1136, 5° comma, cod. civ. (ossia, un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell'edificio) il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'Autorità Giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Non viene stabilito espressamente se la nomina del rappresentante debba avvenire di volta in volta per le singole assemblee ovvero se la nomina valga, in linea di principio, a tempo indeterminato, salvo revoca e nuova nomina. Sembra, comunque, preferibile questa seconda soluzione – ossia, che la nomina del rappresentante abbia durata a tempo indeterminato – in quanto: (i) il rappresentante deve preesistere alla convocazione dell'assemblea del supercondominio, il cui avviso deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza; (ii) una volta individuato il rappresentante, non è detto che, di volta in volta, si raggiunga sempre la maggioranza necessaria per la relativa nomina, con conseguente ricorso all'Autorità Giudiziaria e, inevitabile, ritardo ed appesantimento nell'attività di gestione del supercondominio.

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