Illuminazione nei box
Da L'Esperto Risponde
Nel caso da Lei prospettato, siamo nell'ambito di un utilizzo più intenso del bene comune. Al riguardo, l'espresso richiamo all'articolo 1139 del codice civile delle norme sulla comunione, in relazione ad ipotesi di rapporti di condominio di edifici, comporta la relativa applicabilità dell'articolo 1102 del codice civile, il quale precisa che “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. a tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”. Pertanto, da quanto appena esposto, emerge che le modificazioni alle parti comuni dell'edifico, contemplate, dall'articolo 1102 del codice civile, possono essere apportate dal singolo condomino, nel proprio interesse ed a proprie spese, al fine di conseguire un uso più intenso, sempre che non alterino la destinazione e non impediscano l'altrui pari uso.
Sicché, qualunque modifica che Lei voglia apportare – come ad esempio: “dividere l'alimentazione una per la luce e l'altra per la presa corrente”, “allacciare la corrente al suo contatore” o inserire un secondo contatore – dovrà essere fatta a Sue spese. Al riguardo, prima di eseguire i predetti lavori, dovrà informare l'assemblea dei condomini. Nel caso in cui qualche condomino fosse interessato, potrebbe sempre partecipare alle relative spese che consentiranno un “miglior uso della cosa comune”.