Chiusura abusiva del cavedio
Da L'Esperto Risponde
Per destinazione d'uso deve intendersi quella risultante dalla documentazione catastale o quella intrinseca alle caratteristiche del bene medesimo. Nel caso da Lei prospettato è presumibile affermare che il condomino dell'ultimo piano ha modificato, senza alcun permesso, la destinazione d'uso del “pozzo” o cavedio originariamente utilizzato per la fuoriuscita e dispersione degli odori. In tale caso, pertanto, ove sussistano i presupposti di cui all'articolo 1117-quater del Codice civile, i condomini (anche singolarmente), l'amministratore e l'assemblea (con le maggioranze previste per la nomina dell'amministratore) potranno diffidare, eventualmente anche tramite azioni giudiziarie, il trasgressore (dell'ultimo piano). Tuttavia, qualora a far tempo dal 1989 nessuno degli altri condomini ha mai contestato la predetta copertura, a causa dell'eventuale intervenuta usucapione, non può essere più contestato nulla al condomino dell'ultimo piano.