L'esperto rispondeCondominio

Chiusura abusiva del cavedio

di Paola Pontanari

La domanda

Nel 2008 ho ereditato un appartamento facente parte di un immobile costruito negli anni '40, nel quale le cucine dell'ala sinistra sono dotate di piccole finestre che danno su un “pozzo” triangolare - perché il palazzo è d'angolo - pozzo che non era munito di copertura per l'evidente finalità di consentire una presa d'aria e permettere la fuoriuscita degli odori. Nel 1989 il proprietario dell'ultimo piano, in occasione del rifacimento del tetto di tutto lo stabile, ha ristrutturato l'appartamento spostando la cucina, ha allargato la piccola finestra esistente, munendola di inferriata e ha fatto mettere la copertura a questo pozzo per non avere evidentemente gli odori delle cucine sottostanti. La circostanza è stata a me scoperta solo in questi ultimi mesi quando ho ristrutturato il mio appartamento. Vorrei sapere se ho il diritto di chiedere la rimozione di questa copertura che non mi consente di usare la piccola finestra.

Da L'Esperto Risponde

Per destinazione d'uso deve intendersi quella risultante dalla documentazione catastale o quella intrinseca alle caratteristiche del bene medesimo. Nel caso da Lei prospettato è presumibile affermare che il condomino dell'ultimo piano ha modificato, senza alcun permesso, la destinazione d'uso del “pozzo” o cavedio originariamente utilizzato per la fuoriuscita e dispersione degli odori. In tale caso, pertanto, ove sussistano i presupposti di cui all'articolo 1117-quater del Codice civile, i condomini (anche singolarmente), l'amministratore e l'assemblea (con le maggioranze previste per la nomina dell'amministratore) potranno diffidare, eventualmente anche tramite azioni giudiziarie, il trasgressore (dell'ultimo piano). Tuttavia, qualora a far tempo dal 1989 nessuno degli altri condomini ha mai contestato la predetta copertura, a causa dell'eventuale intervenuta usucapione, non può essere più contestato nulla al condomino dell'ultimo piano.

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