Appropriazione indebita e rischio di ingiunzione dei creditori
Da L'Esperto Risponde
In presenza di morosità nel pagamento delle spese comuni di ciascun lotto condominiale dovuta a dolo dei precedenti amministratori può ipotizzarsi la presentazione di una querela per appropriazione indebita aggravata. Si tenga tuttavia presente che per Cassazione 29.11.2000, n° 6, «in assenza di speciale mandato conferito a norma degli artt. 122 c.p. e 336 c.p.p., l'amministratore di un condominio non è legittimato a proporre querela pur se relativamente a un fatto lesivo del patrimonio condominiale in quanto alla querela costituendo un presupposto della validità dell'esercizio dell'azione penale e non un semplice mezzo di cautela processuale o sostanziale, non può essere ricompresa tra gli atti di gestione dei beni o conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio spettanti all'amministratore». Il che sta a significare che l'eventuale querela deve essere presentata dai condomini, salvo speciale mandato all'amministratore. Ai fini della costituzione di parte civile e di ogni altra azione civile esperibile, occorre peraltro tener conto della solvibilità degli amministratori cessati, ad evitare ulteriori inutili spese. Quanto all'azione del creditore verso i condomini, occorre tener conto che - a norma del novellato art. 63, primo comma, Disp. Att. c.c. - il creditore può agire solo contro i morosi e che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi. In ogni caso, I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condòmini (art. 63, secondo comma D.A.).