Condominio

Chi rifiuta i contanti rischia la revoca

di Rosario Dolce

È possibile revocare un amministratore di condominio che rifiuti il pagamento delle rate in contanti da parte dei condomini. Lo ha stabilito dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in applicazione del Decreto del 26 maggio 2015, nella sentenza del 28 maggio 2015.

Il caso. Un condòmino ha citato in giudizio il proprio amministratore chiedendone la revoca per aver rifiutato il pagamento delle quote con danaro contante.
Al fine di contestualizzare la vicenda, è però necessario fare un passo indietro; nel senso che occorre esaminare quali sono i casi che legittimerebbero una richiesta di revoca dell'amministratore, per quanto stabilito normativamente.
Lo stesso Giudice adito, in linea preliminare, ha avuto cura di analizzare l'articolo 1129, comma dodicesimo, del codice civile, a mente del quale: “Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1)l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2)la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3)la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4)la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
5)l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6)qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7)l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8)l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo”,
La norma, novellata dalla Legge di riforma del “Diritto Condominiale” nr 220/2012, ha espresso in punto un nuovo approccio alla tematica: combinando un'esigenza generale e astratta – sullo sfondo della tutela dei condòmini - con quella specifica della tipizzazione dei casi – connessa più a ragioni di opportunità e uniformità -.
Venuta meno la clausola generale connessa al concetto di “fondati sospetti di grave irregolarità, si è passati, dunque, ad una nuova previsione normativa; la quale però, impiegando la locuzione preliminare “tra le altre” - prima dell'elencazione dei casi - esprime parimenti una caratterizzazione non tassativa ma meramente esemplificativa.
Sotto tale profilo – continua il Giudice – l'integrazione delle condotte riportate nell'astratta tipizzazione legislativa di gravi irregolarità costituisce, per il giudice, solo uno degli elementi in base ai quali apprezzare la sussistenza in concreto della lesione del vincolo fiduciario sussistente tra mandatario e mandanti.
Ciò posto, il Giudice campano ha ritenuto e dichiarato che il rifiuto frapposto dall'amministratore al condòmino ricorrente non integra, sul merito, una condotta irregolare, suscettibile di essere penalizzata con la revoca dall'incarico.
L'accettazione della moneta legale va, in effetti, coordinata con l'evoluzione normativa che, al fine di prevenire e reprimere il riciclaggio di valori ed evasioni discali, ha imposto l'impiego di forme che ne permettano la tracciabilità.
L'articolo 49 del D.Lgvo 231 del 2007, come successivamente modificato anche dal D.Lgvo 169/2012, vieta l'effettuazione di versamenti in danaro contante quando il valore della operazione, oggetto di trasferimento, sia complessivamente pari o superiore all'importo di euro 1.000,00.
Dall'altra parte, nell'ambito del condominio degli edifici, è lo stesso articolo 1129, comma VI codice civile che impone all'amministratore, indipendentemente dal valore della dazione, di fare transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o dai terzi su uno specifico conto corrente bancario o postale intestato alla stessa compagine.
Ora, se astrattamente l'amministratore non è in grado di rifiutare il pagamento delle rate condominiali con danaro contanti, se di valore inferiore al limite legale (per come visto sopra), ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 1206, 1207, 1208 e 1277 codice civile - poiché altrimenti commetterebbe una irregolarità nell'esercizio del mandato (il quale – ebbene rammentarlo – contempla anche l'onere di recuperare i crediti) -, dall'altra parte, questi potrebbe derogare tale principio laddove sia in grado di richiamare un accordo preliminare, in punto, con i propri mandanti.

La sentenza. Nella fattispecie, è stato rilevato che costituiva prassi condominiale procedere alla raccolta delle rate mensili tra i compartecipi mediante impiego della “moneta elettronica”, stante quanto riportato in seno ad una delibera assembleare (datata 24.04.2015 – e quindi, adottata nel corso della pendenza dello stesso procedimento di giurisdizione volontaria).
Sulla scorta di quanto sopra precisato, il Tribunale campano ha respinto il ricorso del condòmino.L'azione di revoca giudiziaria esperita dal ricorrente è risultata, dunque, inammissibile e/o infondata: e ciò, non solo perché difettava della prova sulla recisione del rapporto di fiducia intercorrente con l'amministratore; ma, anche e soprattutto, perché in celava, in realtà (per come snaturate), delle contestazioni afferenti le modalità di gestione del condominio avallata dalla maggioranza assembleare, che, in quanto tale, avrebbe dovuto porsi in altra separata sede.

Sentenza Tribunale 28 maggio 2015

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