Gestione Affitti

Il locatore non risponde della salute dei lavoratori

Il locatore dell'immobile, relativamente ai macchinari presenti nel locale, è responsabile della salute dei lavoratori?

di Donato Palombella


Il locatore dell'immobile, relativamente ai macchinari presenti nel locale, è responsabile della salute dei lavoratori? Rispondere al quesito non è semplice come potrebbe apparire a prima vista tanto è vero che Tribunale e Cassazione si muovono su fronti opposti. Nel caso in esame abbiamo un immobile industriale fornito di impianto di aspirazione, ipotesi analoga, per esempio, all'immobile ceduto ad una pizzeria o ad un ristorante.

Il Tribunale condanna
Il Tribunale condanna il locatore di un immobile ritenendolo colpevole dei reati relativi alla violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 70, comma 2, Dlgs 81/2008; articolo 64, comma 1, Dlgs. 81/ 2008).
Il proprietario cede in locazione un immobile e il Tribunale ritiene che esso sia colpevole dei reati contestati "presumendo" che il locale sia stato dotato di un impianto di aspirazione non risultato idoneo a garantire la salute dei lavoratori che ivi prestavano la loro attività. Il ragionamento del Tribunale è semplice: il locatore cede in locazione un immobile dotato di impianti di aspirazione; questi ultimi non risultano idonei, quindi la responsabilità e del proprietario-locatore.

La Cassazione proscioglie
Il locatore presenta ricorso e la terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10086 del 16 marzo 2020, accoglie le ragioni del proprietario e ribalta l'esito del giudizio.
La Cassazione rileva, in primo luogo, che un soggetto, locatore o conduttore che sia, non può essere condannato sulla base di mere "presunzioni". La condanna può essere emessa solo ove la colpevolezza sia dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio; il Tribunale, quindi, sbaglia nel "presumere" che la proprietà dei macchinari in questione sia del locatore-proprietario e che questo sia responsabile dei fatti contestati. D'altra parte negli atti del giudizio risulta presente solo la classica "comunicazione di cessione di fabbricato" che si riferisce esclusivamente alla locazione dell'immobile e non dei macchinari.

La responsabilità e del datore di lavoro
La Cassazione ricorda che solo il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile dei reati in materia di prevenzione degli infortuni e solo su di esso grava l'onere di evitare che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano obsoleti e, come tali, non in stato di sicurezza. Nel caso in esame la figura del datore di lavoro viene a coincidere con quella del conduttore dell'immobile, e non del locatore che, per questo motivo, non può essere ritenuto responsabile delle violazioni contestate. E non finisce qui! La Cassazione sottolinea che, anche nel caso in cui fosse stato dimostrato che i macchinari erano stati forniti dal locatore come dotazione del fabbricato, il verdetto non sarebbe mutato; in responsabile delle violazioni contestate è sempre e solo il conduttore dell'immobile in quanto è quest'ultimo, che ricopre la posizione di "datore di lavoro" e, come tale, ad esso spetta l'onere di garantire la sicurezza dei soggetti che prestano attività lavorativa all'interno lo locale.

Gli obblighi del datore di lavoro
Pur volendo ammettere che i macchinari fossero stati forniti, unitamente al fabbricato, dal locatore, occorre tener presente che grava sul datore di lavoro l'onere di far verificare l'idoneità all'uso e la conformità a legge, di tutti i macchinari presenti nell'ambiente di lavoro. Il datore di lavoro, secondo quanto previsto dal Dpr 81/2008, articolo 64, comma 1, è tenuto a provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di buono stato di conservazione ed efficienza, che le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre; che gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione; che i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate. La circostanza che il le in cui si svolge l'attività lavorativa sia di proprietà di terzi non esclude la responsabilità del datore di lavoro.

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