Gestione Affitti

L’inquilino moroso è tenuto al pagamento anche se l’impianto elettrico non è a norma

Per riparazioni urgenti infatti può provvedere personalmente avvertendo il locatore per il rimborso

di Edoardo Valentino

Nel corso di un processo per convalida di sfratto un conduttore moroso non può utilizzare, come scusante per il mancato pagamento dei canoni d'affitto, la presunta carenza della messa a norma dell'impianto elettrico .Egli, infatti, ha la facoltà di agire di sua iniziativa e chiedere poi al proprietario il rimborso del costo dei lavori di messa in sicurezza. Questo il principio di diritto sottolineato dalla sentenza Corte di Cassazione numero 7481 del 20 marzo 2020.

I fatti
La vicenda prendeva le mosse dal deposito di un ricorso per convalida di sfratto per morosità da parte del proprietario di un edificio locato ad uso commerciale ad una società. La società si costituiva e opponeva la domanda di sfratto chiedendo il risarcimento dei danni in via riconvenzionale. Il giudice, all'esito del giudizio di primo grado, accoglieva la domanda della proprietaria e convalidava lo sfratto della conduttrice. In modo non dissimile decideva la Corte d'appello che, investita della questione dalla conduttrice soccombente, confermava l'esito del precedente giudizio.

La pronuncia della suprema Corte
La questione approdava quindi in Cassazione.La locataria, infatti, sosteneva l'erroneità del ragionamento della Corte d'appello per non avere, a detta sua, correttamente valutato le circostanza di fatto e diritto a sua disposizione. In particolare la contestazione riguardava la circostanza del mancato utilizzo dell'immobile dovuto alla mancata consegna delle chiavi della porta principale d'accesso.

Questo motivo veniva prontamente rigettato dagli ermellini, i quali sottolineavano la pretestuosità dell'argomentazione della conduttrice sia per l'esistenza di una seconda porta del tutto accessibile alla società ricorrente, sia per la dimostrazione nei gradi di merito dell'offerta delle chiavi della prima porta da parte della proprietaria.

Come ulteriore motivo, poi, la conduttrice sollevava la legittimità dell'omissione del pagamento dei canoni di affitto dei locali a causa della mancanza della messa a norma dell'impianto elettrico e del generale stato di fatiscenza dei locali. La Cassazione, nuovamente rigettava le argomentazioni.

Il conduttore e le riparazioni effettuate
In tema di immobili locati che necessitino di riparazioni, infatti, l'articolo 1577 del Codice civile afferma che «quando la cosa locata necessita di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi è tenuto a darne avviso al locatore. Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore».

Il conduttore, quindi, avrebbe avuto la possibilità di eseguire direttamente i lavori, chiedendo poi il rimborso al proprietario, mentre la semplice mancanza della messa a norma dell'impianto (che verosimilmente era comunque funzionante) non veniva considerata un valido motivo per omettere i pagamenti dovuti.

Quanto al generale stato di fatiscenza dell'immobile, la Cassazione specifica come questa circostanza di fatto era stata oggetto di due separati gradi di giudizio i quali avevano appurato l'assenza di prova su questo, con rigetto della corrispondente eccezione.
La Cassazione, inoltre, rilevava l'inammissibilità del motivo in quanto riguardante una circostanza di fatto non delegabile al giudice di legittimità.All'esito del giudizio, quindi, la Cassazione confermava il giudizio d'appello rigettando il ricorso della conduttrice.

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