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Gli effetti del passaggio in giudicato nella mancata opposizione a decreto ingiuntivo

L’immutabilità della decisione ha effetti su tutto, sul dedotto e sul deducibile, cioè non soltanto sulle ragioni giuridiche fatte espressamente valere, ma anche su tutte quelle non specificamente esplicitate

di Fabrizio Plagenza

La mancata opposizione, nel termine di quaranta giorni, al decreto ingiuntivo notificato, comporta il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto. Ma quali sono i limiti del giudicato? Infatti, una volta chiarito che la mancata opposizione da parte del debitore comporta un effetto definito “passaggio in giudicato”, occorre comprendere cosa venga coperto da questo effetto.

Il passaggio in giudicato
Possiamo sintentizzare dicendo che con questo termine si individui l'immodificabilità del provvedimento del giudice. La questione, apparentemente chiara, risulta invece sempre oggetto di controversia dato che il provvedimento passato in giudicato ha comunque un contenuto misto, costituito, cioè, da elementi di fatto e di diritto. L'efficacia del giudicato, dunque, copre tutti i fatti e le domande oggetto dell'atto non opposto? Possiamo dire che il passaggio in giudicato di un provvedimento copre il dedotto ed il deducibile. Sul punto ha fatto chiarezza la Cassazione, con provvedimento del 28 novembre 2017 numero 28318.

La pronuncia della Cassazione
La Corte ha stabilito che il principio del giudicato (che spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico) si applica anche in riferimento al «decreto ingiuntivo di condanna al pagamento, il quale, quando non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento del credito».

Di recente la Suprema Corte, con la sentenza numero 1502/2018, ha osservato che la mancata opposizione a decreto ingiuntivo impedisce successive contestazioni giudiziali sulle somme portate in quel decreto ingiuntivo e che l'effetto di giudicato che acquista il decreto non opposto si estende a tutto il dedotto e deducibile che poteva essere fatto valere in sede di opposizione.

Gli effetti nelle locazioni
Si pensi al decreto ingiuntivo ottenuto per canoni di locazione non corrisposti dal conduttore riguardo al procedimento di sfratto per morosità. Nel caso in cui il decreto ingiuntivo notificato dal creditore non sia stato opposto dal debitore, la mancata opposizione comporta che nel procedimento di sfratto per morosità il giudice non potrà riesaminare la vicenda dei rispettivi obblighi e della sussistenza di inadempimento.

Infatti, come confermato recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione VI, con ordinanza 28 febbraio 2020, numero 5443 l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico.

Questo principio trova applicazione anche rispetto al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, quando non sia stata proposta opposizione, «acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche rispetto al titolo posto a fondamento dello stesso». La Corte di Cassazione, con l'ordinanza citata, aggiunge un ulteriore elemento. Nel caso in cui nel decreto ingiuntivo non opposto vi sia una espressa dichiarazione di competenza, infatti, anche questa risulta assorbita e coperta dal giudicato, costituendo, anch'essa, presupposto logico-giuridico del decreto ingiuntivo non opposto e su cui estendere, pertanto, l'efficacia di cosa giudicata.

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