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L’assemblea condominiale in videoconferenza diventa più vicina

Dopo l’entrata in vigore del Dl 18/2020, che ha reso possibili le riunioni per associazioni e fondazioni

di Alessandro Maria Colombo

La possibilità di celebrare assemblee condominiali in videoconferenza potrebbe essere più vicina.

Con l'entrata in vigore dei recenti provvedimenti d'urgenza che, per ragioni di salute pubblica, hanno ridotto ai minimi termini le facoltà di movimento e di aggregazione dei cittadini, gli studiosi del diritto condominiale si sono chiesti se le assemblee potessero ricorrere alla videoconferenza in luogo della presenza fisica.

Lo scoglio del Codice
Anche le risposte più possibiliste non hanno potuto fare a meno di dar conto dello scoglio dei formalismi codicistici, non rimossi da fonte legislativa, non potendo ovviamente ritenersi tale la pur autorevole risposta 1 del Governo nella sezione “riunioni” delle faq sul corovnavirus.

Le istituzioni sono avanti
Il corposo decreto-legge “Cura Italia” n.18 del 17 marzo 2020, all'articolo 73, ha introdotto misure di “Semplificazione in materia di organi collegiali”, prevedendo che, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane e le giunte comunali potranno riunirsi in videoconferenza, anche se non abbiano già regolamentato tale modalità, purché nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità e con garanzia dell'identificazione dei partecipanti e della regolarità dello svolgimento delle sedute.

L’estensione alle associazioni
Il comma quarto della norma estende tale possibilità alle “associazioni private anche non riconosciute” ed alle fondazioni, che potranno riunirsi in videoconferenza, con le medesime garanzie richieste agli organi collegiali degli enti pubblici.

Il condominio non è un'associazione né, tanto meno, una fondazione e l'eccezionalità della disposizione ne esclude un'applicazione estensiva.

Gli sviluppi possibili
Tuttavia, la nuova previsione non lascia indifferenti gli operatori della vita condominiale, ingessata dall'impossibilità di svolgere le assemblee, con le gravi conseguenze intuibili.
Ci si chiede, quindi, se non sarebbe stato opportuno, come richiesto dalle associazioni degli amministratori, prevedere la possibilità di ricorrere agli strumenti di partecipazione digitale anche per il condominio e, quindi, se tale estensione non meriti di essere contenuta in uno dei prossimi provvedimenti d'urgenza o, al più, nella legge di conversione del decreto “Cura Italia”.

Peraltro, il comma 4° dell'art. 73 del decreto-legge 18/2020, rendendo possibile l'utilizzo della videoconferenza anche se nonsia già “regolamentato” dalla singola associazione o fondazione, contiene il germe per superare una delle limitazioni che parevano frapporsi all'utilizzo della stessa tecnologia nei condomìni e, cioè, il fatto che tale modalità non fosse contemplata dai regolamenti condominiali.

La necessità di garantire l'identificazione dei partecipanti e la regolarità delle sedute, pur formulata dalla decretazione d'urgenza così genericamente da rasentare i limiti della legittimità costituzionale, consentirebbe un'applicazione attenuata dei requisiti formali dell'assemblea condominiale previsti dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

Le molte differenze tra gli istituti dell'associazione e delle fondazioni, da una parte, e quello del condominio, dall'altra, non vanno sottovalutate ma non può ignorarsi il fatto che il legislatore abbia già dato prova di essere pronto, per un regime temporale limitato alla contingente drammatica situazione, a mettere da parte prescrizioni formali per privilegiare la sostanza.

Tanto è avvenuto anche in materia societaria, con l'art. 106 del decreto “Cura Italia”.
E' certo che gli enormi valori legati al mondo del condominio non sono meno meritevoli di analoga urgente attenzione ed intervento.

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