Gestione Affitti

L’inquilino non è in mora se ha avanzato un’offerta seria di riconsegna dei locali

Il debitore deve agire tempestivamente. Il creditore, dal canto suo, per rifiutare deve addurre un motivo legittimo

di Edoardo Valentino

Se il conduttore ha avanzato un'offerta seria, concreta e tempestiva per la riconsegna dei locali non può ritenersi in mora. La conferma è arrivata dalla Corte di Cassazione a cui si era rivolta una società immobiliare, proprietaria di un immobile locato ad uso commerciale ad una nota assicurazione, a seguito del riconoscimento del proprio diritto in entrambi i gradi di merito.

Il caso concreto
La società, al termine del contratto di locazione, aveva mancato la riconsegna del bene alla proprietaria ed era stata convenuta in giudizio sia per i canoni di locazione maturati a seguito dell' indebita occupazione oltre il termine del contratto, sia a titolo di risarcimento del danno. Nonostante la vittoria in grado di appello, la società immobiliare proponeva ricorso in Cassazione per ottenere la riforma della decisione di secondo grado.

La domanda della ricorrente nel corso del riesame, constava infatti altresì di una somma a titolo di risarcimento per canoni maturati per svariati mesi successivi di occupazione oltre il termine contrattuale da parte della conduttrice. Questa somma, però, non era stata accordata dalla Corte d'Appello in quanto l'assicurazione avrebbe fatto una valida offerta di riconsegna dell'immobile, immotivatamente rifiutata dalla conduttrice.

L’offerta di riconsegna
La società immobiliare lamentava nel ricorso per Cassazione, che la vera riconsegna dell'immobile avrebbe dovuto avvenire a seguito dell'esecuzione di alcuni lavori da parte della conduttrice e affermava, quindi, di avere validamente rifiutato la riconsegna dei locali allorché, in esecuzione di alcuni sopralluoghi, si era accorta della mancata esecuzione di questi lavori.

Con la sentenza Cassazione Sezione VI Civile, 11 febbraio 2020, numero 3135, la Suprema Corte rigettava il gravame proposto dalla società immobiliare. Pur ribadendo il proprio ruolo di giudice di legittimità, la cui valutazione non poteva che prescindere dal merito della causa, la Cassazione affermava la corretta applicazione delle norme operata dalla Corte d'Appello.

Si leggeva, infatti, nella sentenza in commento come l'assicurazione, nel tentativo di riconsegnare i locali, avesse mosso diverse offerte alla proprietaria, consistenti nella restituzione immediata dei locali, omettendo l'effettuazione dei lavori edili richiesti dalla locataria, ma offrendo una somma a titolo di corrispettivo per lavori e canoni di locazione ancora dovuti. A detta della Cassazione il conseguente rifiuto della restituzione da parte della proprietaria sarebbe stato immotivato e avrebbe comportato la mancata messa in mora della parte conduttrice.

Quando il debitore non è in mora
Da ciò sarebbe derivata l'impossibilità di accordare ulteriori canoni di locazione alla società proprietaria. Citava, la Corte, l'articolo 1220 del Codice Civile, il quale afferma che «il debitore non può essere considerato in mora, se tempestivamente ha fatto offerta della prestazione dovuta anche senza osservare le forme indicate nella sezione III del precedente capo, a meno che il creditore l'abbia rifiutata per un motivo legittimo» . A detta degli ermellini, infatti, l'offerta dell'assicurazione – pure informale – avrebbe liberato il debitore in quanto seria, concreta e tempestiva.

Dal punto di vista del giudice di legittimità, in ogni caso, il rifiuto della riconsegna da parte della proprietaria era stato immotivato, a fronte della seria offerta transattiva dell'assicurazione.

Alla luce di queste valutazioni la Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla società proprietaria e la condannava tanto alla rifusione delle spese del giudizio, quanto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del Dpr 115 del 2002.

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