Gestione Affitti

Affitti, acconti della cedolare secca ridotti per i soli contribuenti Isa

di Luca De Stefani,

Effetto riduzione degli acconti anche per la cedolare secca ma limitatamente ai soggetti Isa. Nessun cambiamento in vista, invece, per le persone fisiche, per le quali la percentuale dell’acconto sulla cedolare dovuto entro il 2 dicembre rimane al 60 per cento. È lo scenario che si è andato delineando (si veda quanto anticipato da «Il Sole 24 Ore» dell’8 novembre) in attesa di un chiarimento di prassi delle Entrate (non ancora arrivato alla data di chiusura in redazione di questo Focus). A maggior ragione se si ricorda che l’articolo 7, comma 2, del provvedimento delle Entrate del 7 aprile 2011 aveva previsto per tutti i contribuenti due rate di acconto della cedolare secca: la prima del 40% e la seconda del 60 per cento. Per la scheda riassuntiva cliccare qui .

Acconti Irpef, Ires e Irap

L’articolo 58 del Dl 124/2019 (il decreto fiscale collegato alla manovra) ha previsto che dal 27 ottobre 2019 le due rate degli acconti dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap devono essere calcolate, non più nella misura del 40% la prima rata e del 60% la seconda, ma nella misura del 50% ciascuna. La novità, però, non si applica per tutti i contribuenti, ma solo per i soggetti che contemporaneamente dichiarano ricavi o compensi non superiori a 5.164.569 euro ed «esercitano attività economiche, per le quali sono stati approvati» gli indici di affidabilità fiscale (Isa).

Questo nuovo metodo di calcolo dell’acconto si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese interessati agli Isa (articolo 5, commi 115 e 116, del Tuir), come i collaboratori di impresa familiare o coniugale, i soci di società di persone, di società di capitali trasparenti o di associazioni professionali (articolo 12-quinquies, commi 3 e 4, del Dl 34/2019).

Acconto 2019

Per il primo anno di applicazione, il 2019, considerando che il primo acconto 2019, pagato lo scorso 1° luglio (30 settembre 2019 per i soggetti Isa), è stato pari al 40% del totale, non viene chiesto di pagare il 10% mancante con il secondo acconto, in scadenza il 2 dicembre 2019. Pertanto, quest’ultimo sarà, come a regime, pari al 50% del totale e non del 60%, come previsto prima del decreto fiscale. Una riduzione che porterà l’acconto totale versato al 90% di quanto calcolato con il metodo storico o previsionale.

Acconto della cedolare secca

Secondo la norma istitutiva della cedolare secca, le date di versamento, in acconto e in saldo, sono le stesse di quelle previste per l’Irpef (articolo 3, comma 4, primo periodo, del Dlgs 23/2011). Non si applicano, invece, le stesse regole relativamente alla percentuale complessiva dell’acconto dovuto. Per la cedolare secca, infatti, l’intero acconto da calcolare, con il metodo storico, dal 2012 (secondo anno di applicazione dell’imposta piatta) e fino al 2020 deve essere pari al 95% (85% per l’anno 2011, 95% dal 2012 al 2020 e 100% dal 2021) dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico) ovvero dell’imposta che si prevede dovuta per il periodo in corso (previsionale). L’articolo 3, comma 4, quarto periodo, del Dlgs 23/2011 (che stabilisce le percentuali dell’85%, del 95% e del 100%), infatti, prevale sugli articoli 11, comma 18, del Dl 76/2013, e 1, comma 1, della legge 97/1977, relativi all’Irpef (acconto del 100%).

Per la cedolare secca il versamento dell’acconto per il 2019, deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 2 dicembre 2019, se inferiore a 257,52 euro ovvero in due rate, il 1° luglio 2019 (30 settembre per i soggetti Isa) e 2 dicembre 2019, se l’importo dovuto è pari o superiore a 257,52 euro. L’acconto non è dovuto e l’imposta è versata a saldo, se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera 51,65 euro.

Secondo l’articolo 7, comma 2, del provvedimento del 7 aprile 2011, anche per il calcolo della ripartizione dell’acconto dovuto tra le due rate del 1° luglio 2019 (30 settembre 2019 per i soggetti Isa) e del 30 novembre (quest’anno spostato al 2 dicembre 2019, perché un sabato) vi sono delle regole ad hoc per la cedolare secca (a differenza dell’Ivie, dell’Ivafe e delle sostitutive dell’Irpef, le quali seguono le scadenze di quest’ultima imposta).

Prevede, infatti, che l’acconto del 95% venga pagato per il 40% con la prima rata e per il 60% con la seconda. Quindi con la novità introdotta dal decreto fiscale per soggetti Isa (e quelli collegati) si profila un impatto anche su questa regola ad hoc.

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