Gestione Affitti

Affitto, non si obbliga l’inquilino a rimettere a nuovo la casa

La sentenza della Cassazione

(Fotogramma)

di Saverio Fossati

È nulla, quindi come se non fosse mai esistita, la clausola che obbliga l’inquilino a fine locazione a eliminare le conseguenze del deterioramento dovuto all’uso normale dell'immobile, quindi ritinteggiandolo. Lo dice la Corte di cassazione (leggi la sentenza 29329/2019) . Si tratta di una questione che a fine locazione viene sempre messa in discussione , anche se è scritta nel contratto. A volte viene pretesa dal locatore anche se non è scritta.

La sentenza
Ma in realtà la tinteggiatura non è mai dovuta, perché, ricorda la Cassazione citando un precedente del 2013, l’unico compenso che può essere trattato e previsto nel contratto è il canone d’affitto: «La clausola che obbliga il conduttore a eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso (nella specie ponendo a suo carico la spesa per la tinteggiatura delle pareti) deve considerarsi nulla, ai sensi dell’art. 79 della stessa legge 392/78 perché, addossando al conduttore una spesa di ordinaria manutenzione, che la legge one, di regola, a carico del locatore, attribuisce a quest’ultimo un vantaggio in aggiunta al canone, unico corrispettivo lecitamente pattuibile a carico del conduttore».

Stop ai «vantaggi»
In sostanza, quindi, niente clausole extra-canone che possano creare un vantaggio per il proprietario: è evidente che la casa deve essere consegnata nel normale stato in cui si trova un immobile dopo un uso prolungato e commisurato alla durata della locazione e non certo rimesso a nuovo e pronto per essere riaffittato il giorno dopo.

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