Gestione Affitti

Affitto, ingiunzione al moroso revocata se non viene chiesta la mediazione

di Anna Nicola

La Corte di Appello di Bologna con la sentenza pubblicata il 1° ottobre 2019. ha stabilito un singolare principio. Il caso di specie riguardava un decreto ingiuntivo ottenuto dal proprietario di un alloggio condotto in locazione nei confronti di un conduttore moroso. Il conduttore ha promosso opposizione contro cui il locatore si è difeso senza tuttavia chiedere che venisse disposto il passaggio alla procedura di mediaconciliazione.
La Corte d’appello ha concluso che, in ragione di ciò, l'ingiunzione ottenuta per la corresponsione dei canoni scaduti dovesse essere revocata.
Questa decisione, però, si pone su un piano di totale contrasto con i principi sanciti dalla Suprema Corte il 3 dicembre 2015 con la sentenza n. 24629
Questo è quanto dice la Cassazione in merito: «…l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al processo e ha il potere di iniziare il processo. Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la difficoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel senso che il creditore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di opposizione. Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l'attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava 1'onere. Ma in realtà, avendo come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio di cognizione, la soluzione deve essere quella opposta. Invero, attraverso il decreto ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. È l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. È dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perchè è l'opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perchè premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. Del resto, non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto ingiuntivo. È, dunque, l'opponente ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.. Soltanto quando l'opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto ' attore sostanziale. Ma nella fase precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l'onere di introdurre il procedimento di mediazione; diversamente, l'opposizione sarà improcedibile….».
Nella decisione della Corte di Appello di Bologna si legge che l'autorità giudiziaria ritiene di non dover condividere le osservazioni del Supremo Collegio, senza tuttavia fornirne una debita motivazione.

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