Gestione Affitti

Se il degrado non è evidente il proprietario non risponde quando crolla la ringhiera del balcone

di Vincenzo Vecchio

Una recente sentenza del Tribunale di Brescia ha deciso in merito alla responsabilità per omicidio colposo per la morte di un inquilino per il crollo di una ringhiera di un balcone in un edificio condominiale.
La vicenda era stata ulteriormente complicata dal fatto che la rovina aveva coinvolto un elemento dell'edificio sulla cui manutenzione si possono configurare diversi livelli di responsabilità con riferimento all'obbligo della manutenzione.
Nel caso esaminato si trattava di un balcone in aggetto in edificio costruito a fine anni trenta con le tecniche costruttive del tempo. Con riferimento alla manutenzione dei balconi la giurisprudenza ha ormai consolidato alcuni concetti distinguendone sia la tipologia, in aggetto, a castello ecc. , che le componenti sia estetiche che strutturali: soletta, pavimentazione, frontalino, ringhiera sotto balcone, doccioni ecc..
Il balcone in aggetto, cioè quello che si proietta oltre la linea dei muri perimetrali che sporge quindi oltre essi, è stato considerato dalla giurisprudenza una prosecuzione del piano della unità immobiliare contigua e quindi fa carico della manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, al proprietario dell'immobile. Secondo Cassazione civile , sez. II 21/01/2000 n. 637 i balconi in aggetto non sono beni comuni non essendo necessari per l'esistenza o per l'uso, e non sono destinati all'uso o al servizio dell'intero edificio, sono quindi normalmente destinati al servizio delle unità immobiliari di cui sono parte.
Solo se il rivestimento o il frontalino o il parapetto hanno una prevalente funzione estetica per l'edificio la loro manutenzione deve far carico al condominio. Una ulteriore sentenza della Cassazione ( sent. n. 13509 del 27 luglio 2012), ha confermato che i balconi aggettanti costituendo solo un prolungamento dell'appartamento dal quale si protendono, non sono a servizio né dei piani sovrastanti né sottostanti.
Esclusa sin dalle prime battute del processo una responsabilità dell'amministratore ritenuto estraneo a qualsiasi obbligo di intervenire nella manutenzione di un bene non condominiale, è stato imputato per omicidio colposo ex art. 589 c.p. il proprietario dell'immobile in quanto tenuto all'obbligo di manutenzione del bene di sua proprietà e per violazione dell'obbligo previsto dall'art 1575 c.c. che impone al locatore non solo di consegnare il bene in buono stato di manutenzione, ma anche di conservarne nel tempo la idoneità all'uso.
Il P.M. aveva contestato al proprietario la responsabilità dell'evento incriminandolo per omicidio colposo per la morte del conduttore caduto dal terzo piano.
Riteneva l'accusa che il crollo fosse dipeso da cattiva manutenzione della ringhiera in ferro che presentava diffusa presenza di ruggine. Secondo l'accusa la presenza diffusa di ruggine avrebbe dovuto far sospettare al proprietario lo stato di deterioramento anche delle parti non visibili di ancoraggio della ringhiera alla soletta del balcone.
Competeva alla difesa dell'imputato di dimostrare che il crollo della ringhiera non fosse dipeso da carenza di manutenzione, ma da cause specifiche che dovevano essere individuate.
Dalle perizie tecniche non semplici e complesse si è accertato che il cedimento della ringhiera è avvenuto non per distacco degli ancoraggi della stessa alla struttura nel qual caso sarebbe stato verosimile una carenza di manutenzione in presenza diffusa di ruggine, ma per cause strutturali.
La ringhiera è caduta, venendo meno alla sua funzione di protezione per chi vi era appoggiato, quale conseguenza del crollo di elementi strutturali determinati da un vizio grave costruttivo originario, non evidente e non visibile.
Il difensore dell'imputato dimostrava inoltre con prove documentali che alla ringhiera, negli anni, erano state effettuate comunque opere di manutenzione ordinaria e che il balcone non presentava sintomi di degrado nelle parte che era crollata. La difesa dell'imputato faceva presente che le presunzioni previste dall'art 2053 per le quali il proprietario è responsabile dei danni cagionati dalla rovina della costruzione o edificio, salvo che provi che non è dovuta a difetto di manutenzione, non operano in modo automatico in ambito penale dove la prova del nesso di causalità tra fatto illecito ed evento deve essere rigoroso.
Escluso l'esistenza di un obbligo in capo al proprietario che prevedesse la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria senza la presenza di evidenti segni di degrado o di pericolo imminente e individuata la causa del cedimento in un evento non prevedibile in astratto perché si trattava di una inefficienza strutturale originaria il giudice accogliendo la tesi difensiva assolveva l'imputato dal reato di omicidio colposo perché il fatto non sussiste.

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