Gestione Affitti

Affitti brevi e alberghi con codice alfanumerico

di Fabio Diaferia

La legge 58/2019 che ha convertito in legge il Dl 34/2019 ha introdotto l’articolo 13-quater, che detta nuove disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive.

I dati Interno-Entrate

La nuova norma prevede che il ministero dell’Interno debba fornire all’agenzia delle Entrate i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all’articolo 109, comma 3 del Tulps (Rd 773/31) . Si tratta dei dati che ciascun gestore di una struttura ricettiva e ciascun locatore di immobili concessi in godimento con contratti di durata inferiore a 30 giorni devono inviare alla questura competente per territorio mediante il portale denominato «AlloggiatiWeb».

L’agenzia delle Entrate renderà poi disponibili i dati ai Comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e i dati stessi verranno utilizzati dall’Agenzia ai fini dell’analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali.

La norma quindi non riguarda solo i locatori ma anche tutti i gestori delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

La norma contiene un embrione di quella forma di interscambio dei dati tra uffici della pubblica amministrazione che le associazioni dei proprietari di immobili dati in locazione breve chiedono da tempo al fine di coniugare legalità e semplificazione.

L’auspicio è che tra i soggetti destinatari dei dati possano essere inclusi anche le Regioni e l’Istat. Ciò consentirebbe di dare il via a quella “Comunicazione Unica” da tempo invocata dalle oltre 400mila famiglie di italiani che danno in locazione breve i propri alloggi sostituendo tutte le comunicazioni attualmente previste da numerose leggi regionali e da numerosi regolamenti regionali e comunali. Ma ciò consentirebbe anche di avviare una rilevazione statistica dei movimenti dei conduttori degli alloggi dati in locazione turistica (definita “rilevante nuovo fenomeno” dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 84 del 6 marzo-11 aprile 2019) che, ad oggi, non è prevista dal Programma Statistico Nazionale. Esso, infatti, a tutt’oggi prevede la rilevazione dei soli movimenti dei clienti degli «esercizi ricettivi».

La banca dati e il codice

La nuova norma prevede poi l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di una “banca dati” sia delle strutture ricettive, sia degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del Dl 50/2017, presenti nel territorio nazionale.

La banca dati non conterrà dunque le informazioni relative agli immobili oggetto di contratti di locazione stipulati da persone giuridiche e o da persone fisiche nell’esercizio dell’attività di impresa ai quali non è applicabile il Dl 50/2017.

Ogni struttura ricettiva e ogni immobile oggetto di locazione breve verranno identificati nella banca dati mediante un codice alfanumerico (cosiddetto «codice identificativo»). Questo codice dovrà essere utilizzato solamente nelle comunicazioni inerenti l’offerta e la promozione dei servizi all’utenza e quindi solo dai gestori delle strutture ricettive che offrono e promuovono servizi e non anche dai locatori che, in quanto tali, non possono offrire servizi ai propri inquilini. Ciò sembra trovare conferma nel settimo comma dell’articolo 13 quater del Dl 34/2017, nel quale si legge che solamente i soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione.

Nessun obbligo di pubblicazione del codice identificativo sembra quindi essere previsto per coloro che intendono stipulare i contratti di locazione breve previsti dall’articolo 4 del Dl 50/2017.

È auspicabile che la banca dati essa possa essere alimentata automaticamente dalle domande di abilitazione al servizio AlloggiatiWeb già presentate alle questure alla data di attuazione della banca dati e da quelle che verranno presentate successivamente, senza che vengano richieste ulteriori attività ai locatori e ai gestori delle strutture ricettive.

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