Gestione Affitti

All’amministratore negligente può essere richiesto il risarcimento danni

di Anna Nicola

L'amministratore di condominio è tenuto a una serie di obblighi e doveri non solo sanciti dal codice civile ma anche dalle leggi speciali
Si pensi ad esempio agli adempimenti fiscali, agli obblighi nei confronti del dipendente e così via
Ove non ottemperi ai suoi doveri, è passibile di revoca per giusta causa e può vedersi anche non riconosciuto il compenso derivante dall'attività di mandato condominiale
Si ricorda che al momento dell'assunzione dell'incarico il mandatario dello stabile è obbligato a specificare ogni singola voce che compone il preventivo del compenso ai fini della sua stessa validità
Tornando al mancato adempimento dei suoi obblighi di recente è stato affermato che questi è tenuto altresì a risarcire i danni subiti dal condominio
Il Tribunale Roma, 25 febbraio 2019 ha così osservato «Merita positivo scrutinio, appunto, 1 a domanda volta a conseguire il risarcimento dei danni patrimoniali ulteriori sostenuti per le spese e per gli oneri ai quali è rimasto tenuto il Condominio in conseguenza del disordine contabile accertato dal ctu e verificato in atti con riferimento in particolare : alla tardiva ed incompleta consegna della documentazione contabile all'esito del rapporto di mandato con conseguente difficile ricostruzione dei rapporti di dare -avere con i partecipanti al condominio ed i terzi, alla mancata predisposizione de i conti (art. 266 c.p.c.) nei termini di legge , all'omessa con vocazione dell'assemblea annuale (motivi di revoca di per sé a mente dell'art. 1129 c.c.), alla mancata tenuta delle scritture contabili previste dalla legge , alla mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari ed amministrativi, all'avere costretto controparte a patire il distacco di utenze , al reiterato prelievo dal c/c condominiale di danaro in contante o a mezzo bancomat (strumenti che non recano imputazione dei movimenti ed impediscono di verificare immediatamente l'utilizzo dei fondi in conformità al mandato), al l'acquisto di un'autovettura (con risibile giustificazione: per postare via gli sfalci) intestata al condominio senza previa delibera e senza chiedere ratifica, al l'utilizzo di rilevanti somme dell'ente di gestione per il pagamento di somme di danaro in favore di società che esercita attività di noleggio (da escludere che fosse quindi fornitore dell'organizzazione) e del quale era amministratore e socio l'E. nonchè al mancato versamento delle ritenute d'acconto per sgravi fiscali. In ordine al quantum sussistono i presupposti per pervenire ad una liquidazione equitativa. Invero quando sia provata, come nel caso in esame, l'esistenza del danno (in particolare le conseguenze dirette sul patrimonio dell'organizzazione esitate dalle riportate condotte illecite ) il giudice può provvedere alla liquidazione equitativa dello stesso non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità (dello stesso) ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione dello stesso sia difficoltosa. E, nell'operare la valutazione equitativa, il giudicante non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass. 20283/04 e Cass. 16320/07). Orbene, nel caso in esame, la precisa determinazione del danno è resa difficoltosa in particolare dalla difficoltà di attribuire un valore monetario all'attività ulteriore alla quale è rimasto tenuto il Condominio per porre rimedio all'altrui inadempienze e per porre rimedio ai pregiudizi subiti (in particolare nei rapporti con i terzi), ulteriori rispetto a quelli diversamente quantificati . Donde è consentita la liquidazione, a mente dell'art. 1226 c.c., dei danni patrimoniali lamentati. Al riguardo deve ritenersi, alla luce dei fatti e delle emergenze processuali acquisite in ordine alla 'natura' dell'attività svolta ed ai necessari conseguenti aggravi di spesa , che l'importo da liquidare in conseguenza del danno cagionato deve quantificarsi complessivamente nella somma di Euro 10000,00. Gli accertati gravi, reiterati e plurimi inadempimenti agli obblighi derivanti dal mandato (sostanzialmente non espletato e finanche idoneo a produrre danno come sopra evidenziato) legittima la domanda avanzata dall'attore volta a conseguire, cessato il contratto e constatato l'altrui inadempimento , l'accertamento dell'inesistenza del diritto di controparte di percepire i compensi che avrebbero dovuto maturare in suo favore in forza del contratto di mandato».

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