Gestione Affitti

Si paga l’Irpef anche sul canone «usurpato»

di Saverio Fossati

Il comproprietario di una casa affittata a a sua insaputa da un altro comproprietario paga l’Irpef sulla sua quota di canone, anche se non la ha incassata.

Questo l’esito in Cassazione (sentenza 12332, depositata ieri) di una vicenda di affitti: uno dei due comproprietari (il nipote) di una casa l’aveva affittata e incassava i canoni, mentre il secondo (lo zio), aveva ricevuto un avviso di accertamento dell’agenzia delle Entrate per non aver pagato l’Irpef sulla sua quota di canone mai percepita.

In sostanza, lo zio sosteneva di aver dirittodi pagare l’Irpef solo quando fosse riuscito a ottenere dal nipote la sua quota, infatti aveva intrapreso un’azione monitoria nei confronti del nipote. L’Agenzia, però, sosteneva che l’Irpef fosse comunque dovuta dallo zio. Il contenzioso, iniziato in commissione tributaria, è approdato alla Cassazione.

La Corte, nel dare ragione alle Entrate, ha chiarito l’assimilazione ai «canoni non corrisposti» (che vanno tassati come stabilito dall’articolo 26 del Dpr 917/86) dei «canoni usurpati», cioè pagati a qualcuno (il nipote, nella fattispecie) che non ha consegnato la quota allo zio. Per la Cassazione la distinzione tra canone non riscosso e canone usurpato «è del tutto sterile, in quanto per sua natura il reddito fondiario è legato alla titolarità del diritto reale». I canoni comunque non percepiti sono quindi tassabili, con la sola eccezione di quelli mancanti dopo la convalida di sfratto.

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