Gestione Affitti

Locazioni pluriennali registrate in ritardo, sanzioni sull’intero canone

di Massimo Romeo

Nelle ipotesi di tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale , trattandosi di un adempimento unitario (registrazione contratto e determinazione imposta ), la sanzione va parametrata all’imposta dovuta e determinata sull’intero canone contrattuale, rispetto al quale per il contribuente vi è solo una facoltà di rateizzarne il pagamento. Questo il principio della sentenza della Ctr Lombardia n. 1879/2019 del 23 aprile scorso.

La determinazione della sanzione nei casi di tardiva registrazione di un contratto di locazione pluriennale non riscontra un orientamento univoco all’interno della stessa Ctr; recentemente ( sentenza n. 1457 del 3 aprile 2018) i giudici regionali , in diversa composizione, si erano pronunciati in senso opposto al principio della sentenza in commento.

L’iter seguito dalla Ctr nella precedente sentenza considerava l’origine storica della disposizione in questione (articoli 1 e 2 della legge 1744/1962) alla cui stregua il contratto di locazione pluriennale non era soggetto per l’imposta di registro a unica tassazione con pagamento rateizzato, bensì ad autonome e distinte tassazioni per ciascun anno; i giudici d’appello consideravano dirimente una lettura organica della norma, evidenziando come l’articolo 17, comma 3, del Dpr 131/1986 (Tur) disciplina la registrazione dei contratti di locazione di immobili urbani di durata pluriennale, costituente una norma speciale in materia e come tale non suscettiva di essere diversamente integrata, né tanto meno letta in funzione subordinata ad altra disposizione… (articoli 43 e 69 del Tur)»; «sarebbe un assunto privo di fondamento giuridico – osservavano i giudici – qualificare come imposta dovuta quella calcolata sul globale corrispettivo della locazione pluriennale , negando che sia dovuta quella da computarsi in ragione del canone locatizio annuale».

La Ctr lombarda sconfessa la precedente statuizione; i giudici evidenziano che la base imponibile, è costituita «per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l’intera durata del contratto». Tale indicazione, chiosano i giudici, a differenza di quanto sostenuto dal contribuente, non riguarda solo la base imponibile ma anche, per ovvia conseguenza, l’imposta dovuta per la registrazione, determinata sulla base dell’intero canone, come si evince dal dettato normativo, con facoltà di assolverla per intero o annualmente. Pertanto, secondo la Ctr, la sanzione va parametrata all’imposta dovuta ovvero quella parametrata sull’intero canone contrattuale, rispetto al quale vi è solo una facoltà di rateizzazione nel pagamento.

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