Gestione Affitti

Non c’è «tenuità del fatto» per chi occupa abusivamente le case popolari

di Selene Pascasi

Nessuna giustificazione o sconto di pena per tenuità del fatto se l'occupazione abusiva di una casa popolare permane al momento della condanna. In tal caso, infatti, non solo si continua a ledere un patrimonio immobiliare pubblico ma se ne impedisce l'assegnazione ai soggetti più bisognosi. Lo sostiene la Corte di cassazione con sentenza n. 13765 del 29 marzo 2019 (relatore Pardo). A finire sotto processo per aver occupato arbitrariamente un alloggio di proprietà dello IACP, è una donna che tribunale e giudici d'appello condannano. Ma la signora porta il caso in cassazione: andava applicata, secondo il suo avvocato, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131 bis del Codice penale. Intanto, rileva il legale, perché la sua assistita era incensurata e non la si poteva ricondurre nell'alveo dei delinquenti abituali. E poi, si trattava di un'azione di scarso allarme sociale.
La Corte di legittimità, però, non concorda e boccia il ricorso: quello perpetrato era un reato di natura permanente, sia per le modalità di contestazione degli eventi che per «assenza di qualsiasi dimostrazione dell'interruzione della condotta illecita» provata dalla «notificazione degli atti del procedimento all'imputata proprio a quell'indirizzo».
Circa la tenuità, invece, andavano messi a confronto due diversi orientamenti. L'uno, seguito da Cassazione 47039/2015 – collegando la permanenza del reato alla persistenza e non alla reiterazione – non lo riconduce nell'ambito delle condotte abituali che precludono l'applicazione della particolare tenuità, pur imponendosi un più attento esame della gravità dell'offesa.
Per l'altro, invece, la mancata cessazione della permanenza è sempre ostativa al riconoscimento della causa di non punibilità. Il motivo è semplice: finché continua l'azione non cessa la compressione del bene (Cassazione 30383/2016) e non può dirsi tenue un'offesa che non si interrompe nel tempo. Non potrebbe, quindi – secondo tale seconda impostazione, che la cassazione condivide – ravvisarsi un'ipotesi di tenuità in relazione ad occupazioni abusive di immobili pubblici con funzione sociale che permangano fino al momento dell'emissione della sentenza di condanna.
Evenienze in cui, oltre a persistere la lesione al patrimonio immobiliare pubblico, si ledono i soggetti legittimati a vedersi assegnare l'alloggio. In sintesi, concludono a Piazza Cavour, quella tipologia di occupazione «priva sia l'ente titolare che i cittadini destinatari del servizio pubblico della loro disponibilità, altera le procedure di assegnazione degli stessi ai più bisognosi» e obbliga la pubblica amministrazione ad intervenire con costose procedure di sgombero o a sopportare fino a data da destinarsi l'occupazione abusiva e i conseguenti danni economici.
Tutte ragioni che remano contro la dichiarazione di tenuità di condotte, come quella dell'imputata, che proseguano nonostante la sentenza di condanna, a nulla rilevando la fedina penale immacolata o la mancata dichiarazione di delinquenza abituale. A confermarlo, il terzo comma dell'articolo 131 bis del Codice penale che – nell'indicare i fattori impeditivi per la sua applicazione (delinquenza abituale, per tendenza o professionale) – vi include i reati aventi ad oggetto condotte plurime, reiterate ed abituali poiché inevitabilmente connessi con ripetute aggressioni al bene protetto. Si spiega così, il rigetto del ricorso.

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