Gestione Affitti

Spese pagate, decreto ingiuntivo revocato

di Maria Chiara Voci e Matteo Rezzonico

L'intervenuto pagamento da parte del condomino delle spese condominiali indicate nel decreto ingiuntivo - anche se successivo all'emissione - ne comporta la revoca. L o ha stabilito il Tribunale di Milano con sentenza numero 894 del 28 gennaio 2019. Il principio è stato espresso nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui un condomino eccepiva: 1) l'avvenuto pagamento, in corso di giudizio, delle spese richieste; 2) la sussistenza di un proprio credito per danni da infiltrazioni d'acqua subiti dal suo appartamento e dalla sua cantina provenienti da parti comuni. Sul punto, il Tribunale di Milano, puntualizza che se l'opponente eccepisce il pagamento, anche solo parziale, delle somme indicate nel decreto “il giudice qualora riconosca fondata anche solo parzialmente l'eccezione deve revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo, (cioè del pagamento ndr), sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito di cui all'originario decreto ingiuntivo (Cassazione 21432/2011)”. Ma, spiega il Tribunale, poichè alla data di emissione del decreto il condominio era ancora creditore della somma in questione - somma pagata solo dopo la notifica del decreto ingiuntivo medesimo - le spese legali del giudizio di opposizione a del decreto ingiuntivo devono essere accollate al condomino/opponente.
Puntualizza ulteriormente il Giudice milanese: “la legittimità dell'ingiunzione va valutata al momento dell'emissione del decreto e non alla data del suo deposito”.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha poi ribadito il Tribunale, non sono ammissibili questioni riguardanti la legittimità delle delibere assembleari, posto che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi condominiali, il Giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle delibere assembleari poste a base del decreto, senza poter sindacare, nemmeno in via incidentale, la loro validità (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 26629/2009).
Tanto più che - nel caso esaminato dai magistrati milanesi - l'opponente non aveva impugnato alcuna delibera condominiale di approvazione dei preventivi e consuntivi di gestione di cui lamenta l'erronea attribuzione degli importi ancora dovuti. E siccome se non vengono impugnate nei termini le delibere risultano vincolanti nei confronti di tutti i condòmini, il condominio ha correttamente dato corso all'azione di recupero del credito. In altri termini, per evitare l'ingiunzione, spetta all'opponente (cioè al condòmino), provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'obbligazione di pagamento degli oneri condominiali oppure la revoca o l'annullamento della delibera che ha approvato e ripartito le spese poste a base del decreto ingiuntivo di cui si dibatte.

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