L’Ape scaduto va rifatto al rinnovo contrattuale
Nel caso in cui l’attestato di prestazione energetica (Ape) di cui al Dlgs 192/2005 (recepito dalle leggi regionali, salvo le modalità applicative, le caratteristiche eccetera) scada nel corso del contratto di locazione, il locatore è tenuto ad acquisirne uno ulteriore da consegnare al conduttore soltanto in sede di rinnovo. E infatti, l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 192/2005 fa riferimento ai «nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione (...). Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliare». Non porta a una diversa conclusione l’articolo 25, comma 4-ter, della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, per il quale «nel caso di locazioni di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di prestazione certificazione energetica, e in ogni caso a decorrere dal 1 luglio 2010, l’attestato di certificazione energetica (ora attestato di prestazione energetica, Nde) di cui al comma quattro bis è consegnato dal proprietario conduttore all’atto della stipulazione del contratto, in copia dichiarata conforme all’originale». La delibera di giunta della Regione Lombardia 8745 del 22 dicembre 2008 stabilisce che l’attestato di prestazione energetica è necessario «a decorrere dal 1 luglio 2010, nel caso di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari. Per contratto nuovo deve intendersi quello perfezionato a partire dalla data del 1 luglio 2010. Per contratto rinnovato deve intendersi quello che abbia subito rinnovo espresso o tacito con decorrenza dal 1 luglio 2010. In tali casi l’attestato di certificazione energetica deve essere consegnato alla controparte, in copia dichiarata conforme all’originale» (punto 9.2, lettera g, della delibera). Ove necessario, l'inquilino deve consentire l'accesso al tecnico per la redazione dell'Ape.
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