L'esperto rispondeGestione Affitti

L’Ape scaduto va rifatto al rinnovo contrattuale

Matteo Rezzonico

La domanda

Ho affittato un appartamento nel giugno 2011, con contratto 4+4, già rinnovato nel 2015 e che verrà rinnovato a giugno 2019 (e quindi a giugno dovrò andare all’agenzia delle Entrate per registrare il rinnovo). Nel contratto vi è scritto che: «nella presente scrittura il locatore consegna al conduttore copia conforme all’originale dell’attestato di certificazione energetica, come previsto dalla legge regionale 24/2006 e sua modifica l.r. 29/6/2009 n. 10 in vigore per i contratti d’affitto dal 01/07/2010». La certificazione scade il 2 ottobre 2019. Devo rifarla subito, appena scade? Il conduttore deve darmi il permesso per far entrare il tecnico in casa? Oppure posso aspettare qualche anno e rifare la certificazione energetica in vista del rinnovo del 2023? In sintesi, il contratto di locazione può continuare se nel frattempo la certificazione scade, o c’è qualche problema (sanzione)? A questo punto è meglio rifarla prima del rinnovo di giugno 2019?

Nel caso in cui l’attestato di prestazione energetica (Ape) di cui al Dlgs 192/2005 (recepito dalle leggi regionali, salvo le modalità applicative, le caratteristiche eccetera) scada nel corso del contratto di locazione, il locatore è tenuto ad acquisirne uno ulteriore da consegnare al conduttore soltanto in sede di rinnovo. E infatti, l’articolo 6, comma 3, del Dlgs 192/2005 fa riferimento ai «nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione (...). Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliare». Non porta a una diversa conclusione l’articolo 25, comma 4-ter, della legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, per il quale «nel caso di locazioni di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di prestazione certificazione energetica, e in ogni caso a decorrere dal 1 luglio 2010, l’attestato di certificazione energetica (ora attestato di prestazione energetica, Nde) di cui al comma quattro bis è consegnato dal proprietario conduttore all’atto della stipulazione del contratto, in copia dichiarata conforme all’originale». La delibera di giunta della Regione Lombardia 8745 del 22 dicembre 2008 stabilisce che l’attestato di prestazione energetica è necessario «a decorrere dal 1 luglio 2010, nel caso di contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari. Per contratto nuovo deve intendersi quello perfezionato a partire dalla data del 1 luglio 2010. Per contratto rinnovato deve intendersi quello che abbia subito rinnovo espresso o tacito con decorrenza dal 1 luglio 2010. In tali casi l’attestato di certificazione energetica deve essere consegnato alla controparte, in copia dichiarata conforme all’originale» (punto 9.2, lettera g, della delibera). Ove necessario, l'inquilino deve consentire l'accesso al tecnico per la redazione dell'Ape.

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