Gestione Affitti

Elettricità negli spazi comuni, Iva al 22%

di Saverio Fossati

Androni, scale, cantine: per l’agenzia delle Entrate non sono «abitativi» e si applica l’Iva del 22% sulla fornitura di elettricità necessaria a illuminarli. Anche se è difficile che qualcuno guardi la tv in cantina o dorma sulle scale, gli spazi comuni condominiali sono da sempre considerati una parte dell’abitazione, che senza di essi non potrebbe essere utilizzata. Ma così non è per l’Agenzia.

Un’associazione aveva rivolto un interpello alle Entrate sulla possibilità che ai consumi condominiali venisse applicata l’aliquota Iva del 10%, sostenendo che «La somministrazione (...) resa nei confronti di un Ente, il condominio, che non utilizza l’energia per l’esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi, rilevanti ai fini Iva».

Ma la posizione dell’Agenzia è chiara: rispondendo al quesito ha affermato che occorre far riferimento alla circolare 23 novembre 1998, n. 273/E, che ha chiarito che «l’uso domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari». Quindi, esclusione assoluta dall’Iva al 10% quando l’elettricità venga erogata in strutture “non residenziali”. Dato quindi che per l’Agenzia le parti comuni dei condomini non soddisfano «il requisito di uso domestico» previsto come «impiego per la propria abitazione», all’energia elettrica, essendo «finalizzata ad essere impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall’abitazione», si applica l’aliquota Iva del 22%.

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