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Occupazioni abusive, pene severe per i capi

di Guido Camera

Pene più severe e intercettazioni di conversazioni contro chi promuove e organizza occupazioni abusive di immobili. Sono le novità contenute nel decreto legge 118/2018 (il cosiddetto decreto Sicurezza) e in vigore dal 5 ottobre. Per il quadro delle sentenze cliccare qui

Gli articoli 30 e 31 dei Dl intervengono su due fronti, quello dell’inasprimento delle pene al fine di consentire l’applicazione di misure coercitive (diverse dalla custodia cautelare) e quello della possibilità di utilizzo delle delle intercettazioni.

L’inasprimento delle pene

Il Dl modifica l’articolo 633 del Codice penale aggiungendo un terzo comma ai due esistenti. Con il primo comma (rimasto invariato) il Codice prevedeva la punizione a querela di parte si «chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto» con una sanzione alternativa fra una pena pecuniaria tra 258 e 2.582 euro, la permanenza domiciliare da sei a trenta giorni o il lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi. Il secondo stabilisce invece pene più severe (reclusione fino a due anni e multa da 103 a 1032 euro) quando i responsabili dell’invasione sono più di cinque (di cui almeno uno armato), o di dieci anche senza armi. Il reato è inoltre procedibile di ufficio.

Il terzo comma aggiunto dal Dl Sicurezza inasprisce ulteriormente le pene nei confronti de i promotori e degli organizzatori dell’invasione nonchè di coloro che hanno compiuto il fatto armati: la reclusione potrà arrivare a quattro anni congiuntamente a una multa da 206 euro a 2.064 euro.

Questi aumenti consentono anche l’applicazione delle misure cautelari personali (precedentemente non applicabili) diverse dal carcere. Se il fatto è commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione, o tre anni dopo la sua cessazione, le pene vengono inoltre aumentate da un terzo alla metà (Dlgs 159/2011) e può scattare la custodia cautelare in carcere.

Le intercettazioni

L’articolo 31 del Dl Sicurezza modifica inoltre l’articolo 266 del Codice di procedura penale: dal 5 ottobre la magistratura può fare ricorso a intercettazioni – telefoniche, ambientali e telematiche – contro chi promuove e organizza l’occupazione abusiva. Dal 31 marzo 2019 l’attività di intercettazione potrà essere effettuata anche tramite “captatore informatico”, nei luoghi ove vi sia fondato motivo che si stia svolgendo l’attività criminosa.

Queste novità si collocano nel solco tracciato, negli ultimi anni, da altri provvedimenti legislativi, con l’obiettivo di trovare forme adeguate di contrasto al fenomeno dell’occupazione abusiva di immobili, pubblici o privati.

Gli sgomberi

La legge 94/2009 ha previsto che il sindaco di una città – per le strade urbane – o il prefetto – per quelle extraurbane, o quando ricorrano motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo – possano ordinare lo sgombero coatto degli immobili occupati arbitrariamente: nel contempo, la magistratura penale può disporne il sequestro preventivo. Il problema è che l’esecuzione dello sgombero o del sequestro spesso subisce ritardi per esigenze di ordine pubblico legate alla presenza, tra gli occupanti, di minori o persone con situazioni di fragilità. Lo scorso 4 luglio, tuttavia, il Tribunale civile di Roma (sentenza 13719/18), ha condannato il Ministero a risarcire con oltre 27 milioni di euro la proprietà di un compendio immobiliare sito nella Capitale, che non aveva potuto dare esecuzione al progetto di recupero e valorizzazione dell’area a causa di un’abusiva occupazione iniziata nel 2009 e durata per diversi anni: nonostante la società proprietaria dell’immobile avesse ottenuto dalla magistratura penale il sequestro preventivo del compendio immobiliare, non era stata data esecuzione allo sgombero per ragioni di ordine pubblico. Che, secondo i giudici, non possono però comportare la mortificazione dei diritti costituzionali di proprietà e iniziativa economica.

Forse sarebbe stato utile introdurre anche l’arresto obbligatorio in flagranza di chi promuove e organizza l’occupazione abusiva. Vista la pervicacia criminale con cui operano generalmente i capi delle occupazioni abusive, la possibilità di arresto in flagranza di reato durante le operazioni di sgombero avrebbe consentito di contrastare con tempestività il fenomeno, colpendo chi lucra a discapito di persone spesso in reale difficoltà economica e sociale.

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