Gestione Affitti

Sfratto alle società notificato con la Pec

di Rosario Dolce

Si dibatte, in dottrina e in giurisprudenza, se sia possibile notificare via pec l'intimazione di licenza o sfratto, alla stregua della previsione di cui all'articolo 149 bis codice procedura civile, a mente del quale: «Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».
Sul punto, all'interno della giurisprudenza di merito, si registrano due orientamenti, mentre, al momento, la Cassazione non è ancora pronunciata sull'argomento.
Secondo una prima tesi, la notifica dell'atto di intimazione di sfratto a mezzo “posta elettronica certificata” non è paragonabile alla notifica “in mani proprie” e, quindi, una volta eseguita, qualora l'intimato non dovesse comparire all'udienza si renderebbe necessaria la rinnovazione della notifica “tradizionale” dell'intimazione e ciò anche nel caso in cui fosse eseguito l'avviso ai sensi dell'articolo 660 codice procedura civile (Tribunale di Modena, Ordinanza 23.7.2014; conforme Tribunale di Catanzaro, Ordinanza 22.07.2014).
Secondo un'altra tesi, invece, la notificazione di un atto giudiziario a mezzo di “posta elettronica certificata” è assimilabile alla notificazioni “a mani proprie”, producendo effetti ad essa equipollenti quanto alla validità ed efficacia dell'intimazione di licenza o di sfratto senza necessità dell'invio della lettera raccomandata prevista dall'articolo 660 codice procedura civile (Tribunale di Mantova, Ordinanza 17.06.2014; conforme Tribunale di Frosinone, Sentenza 22.03.2016).
Il Tribunale di Roma, con provvedimento pubblicato in data 22 marzo 2018, aderisce a quest'ultima tesi, offrendo l'argomentazione che segue, al fine di suffragarla ulteriormente.
Invero, l'avvocato munito di procura speciale ha, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (come modificato, da ultimo dall'articolo 46, comma 1, lettera a del Decreto legge 24 giungo 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 114), la facoltà di procedere alla “notificazione degli atti in materia civile a mezzo di posta elettronica certificata”, senza alcuna limitazione per quanto riguarda la tipologia degli atti che possono essere notificati telematicamente.
Del resto, l'articolo 660, primo comma, codice procedura civile dispone che l'intimazione di sfratto venga notificata “a norma deli articoli 137 e seguente” del predetto codice e, quindi, a mezzo anche di soggetti diversi dall'ufficiale giudiziario.
Scopo dell'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'articolo 660 c.p.c. – secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie, l'ufficiale giudiziario deve spedire l'avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione – è quello di assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato.
Tale adempimento è escluso dalla legge solo nel caso di notifica a mani proprie dell'intimato o di notifica eseguita presso la sede di una persona giuridica con consegna ai soggetti indicati dall'articolo 145 codice procedura civile.
Orbene, le società sono obbligate a dotarsi di un indirizzo pec da comunicare al registro delle imprese avendo l'onere di curare con regolarità la consultazione, trattandosi di strumento previsto dalla legge per consentire di inviare e ricevere comunicazione con soggetti legali (articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 69/2005, cit.), comprese quelle che hanno ad oggetto atti giudiziari in materia civile (articolo 1 della legge n. 53 del 1994, cit.).
Pertanto, la notifica a mezzo PEC, cui si accedere mediante credenziali nella esclusiva disponibilità del titolare, deve equipararsi alla notificazione a mani proprie, con la conseguenza che l'avviso dell'articolo 660 codice procedura civile non è da ritenersi necessario.

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