Gestione Affitti

La mancata opzione è sanabile con il modello Redditi

di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin

Esistono diversi possibili rimedi agli errori nel pagamento della cedolare secca. Nell’ipotesi di omessi o insufficienti versamenti, è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso; cosi come anche in caso di mancata comunicazione della proroga. Si applica invece la “rimessione in bonis” se si tratta di un ritardo nell’opzione.

I versamenti

I locatori persone fisiche (senza partita Iva), proprietari o titolari di altri diritti reali di godimento sulle unità immobiliari abitative – che hanno esercitato l’opzione per la “tassa piatta” – possono regolarizzare tramite il ravvedimento i versamenti dell’imposta sostitutiva dovuta a titolo di acconto durante l’anno 2017.

I codici tributo da utilizzare sono «8913» (previsto per le sanzioni pecuniarie sulle imposte sostitutive delle imposte sui redditi) e il «1992» (interessi sul ravvedimento imposte sostitutive).

È importante evidenziare che, qualora al momento di determinare l’imposta a saldo per il 2017 il contribuente si accorgesse di poter beneficare dell’aliquota ridotta del 10% (ad esempio, nei Comuni colpiti da calamità naturali), pur avendo versato gli acconti con l’aliquota del 21%, può comunque scomputare tali acconti in sede di determinazione dell’imposta in dichiarazione dei redditi, facendo registrare un credito subito compensabile. I codici tributo per il versamento della cedolare sono gli stessi, indipendentemente dall’aliquota prevista.

L’esercizio dell’opzione

L’applicazione della cedolare secca va esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, compilando le caselle previste nel modello Rli (provvedimento delle Entrate del 7 aprile 2011 e articolo 3, comma 11, Dlgs 23/2011). L’opzione è valida per tutta la durata del contratto (salvo revoca). Ma può essere esercitata anche a contratto in corso, non oltre 30 giorni dal momento della scadenza dell’annualità. Oltre questo termine, non è possibile accedere al regime per quell’annualità e la scelta fuori tempo produce effetti soltanto in quelle successive.

L’errore iniziale

Con la circolare 47/E/2012 l’agenzia delle Entrate ha chiarito che l’istituto della “remissione in bonis” è applicabile anche nell’ipotesi in cui il contribuente opti in ritardo per la cedolare, con la presentazione del modello Rli. In tal caso l’istituto si applica solo se non è stato già effettuato il versamento dell’imposta di registro.

Ad esempio, nel caso di un contratto di locazione (4+4) con decorrenza dal 1° settembre 2017, il contribuente potrà rimediare al mancato esercizio dell’opzione in sede di registrazione, presentando il modello Rli entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla scadenza (31 ottobre 2018) e versando al contempo (senza possibilità di compensazione) l’ importo fisso di 250 euro (codice tributo «8114»).

Il mancato avviso di proroga

L’opzione per la cedolare, valida – come detto – per l’intera durata del contratto, va però espressamente rinnovata in sede di proroga (per esempio, al termine del quarto/ottavo anno).

Cosa accade in caso di mancato invio della comunicazione di proroga? Se il contribuente ha tenuto un comportamento “coerente” con la volontà di applicare la “tassa piatta” (ad esempio, l’imposta è stata correttamente indicata in dichiarazione dei redditi), non decade dal regime di favore per il quale ha già manifestato l’opzione (in sede di registrazione o nelle annualità successive). Deve però versare una sanzione in misura “fissa” pari a 100 euro, ridotta a 50 euro se il ritardo nella comunicazione non supera i trenta giorni.

Anche in questa circostanza la risoluzione 115/E/2017 ammette l’applicabilità del ravvedimento operoso, il cui costo è parametrato – come di consueto – al momento in cui si perfeziona tale istituto. Pertanto, se il contribuente si accorge di non aver rinnovato l’opzione dopo 70 giorni dalla scadenza, può ravvedersi presentando il modello Rli, barrando la specifica casella (quadro D, opzione cedolare secca) e versando la sanzione pari a 1/9 di quella dovuta (100 euro): cioè, in concreto, 11,11 euro.

Si consideri, infine, che anche la revoca dell’opzione per la cedolare secca si può esercitare (sempre con modello Rli) entro 30 giorni dal momento della scadenza di ogni singola annualità.

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