Gestione Affitti

Per gli affitti brevi l’invio dei dati 2017 slitta al 20 agosto

di Luca De Stefani

I dati dei contratti delle locazioni brevi, stipulate dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017, devono essere inviati alle Entrate entro il 20 agosto 2018. Il provvedimento delle Entrate di ieri (n. 123723) , ha prorogato, infatti, per quest’anno la scadenza del 30 giugno.

La comunicazione

L’articolo 4, comma 4, del Dl 50/2017 e il provvedimento 12 luglio 2017, n. 132395, punto 3.2, prevedono che gli intermediari immobiliari e i gestori dei portali online inviino telematicamente all’agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2018 i dati relativi ai contratti brevi stipulati dal primo giugno 2017 al 31 dicembre 2017.

Le specifiche tecniche per l’invio di questi dati sono state pubblicate nel sito internet dell’agenzia delle Entrate solo lo scorso 12 giugno. Pertanto, il provvedimentodi ieri ha prorogato fino al 20 agosto 2018 il termine di trasmissione dei dati dei contratti conclusi nel 2017 (a partire dal 1° giugno).

Dichiarazioni 2018

Le istruzioni dei modelli Redditi persone fisiche (Pf) o 730/2018, relativi al 2017, non prevedono alcuna semplificazione nell’inserimento dei canoni nel quadro B, quindi, devono essere compilati tutti i periodi delle singole locazioni brevi, anche se relative ai week-end. Si alterneranno, quindi, periodi in cui l’immobile è a disposizione (codice 2), ad esempio, da lunedì a venerdì, con periodi di locazione breve (codice 3, con l’inserimento del relativo canone), ad esempio, il sabato e la domenica. Il modello «Cu» 2018 non facilita il recupero dei periodi di queste locazioni brevi, in quanto vengono riportati solo i giorni complessivi annuali di questi affitti.

La ritenuta del 21% su questi canoni, trattenuta dagli intermediari immobiliari o dai gestori dei portali telematici, può essere, per il locatore, d’acconto o d’imposta, a seconda che sia stata effettuata o meno, da parte del locatore, l’opzione per la cedolare secca nel quadro B di Redditi Pf o 730/2018. I locatori devono aver ricevuto da questi sostituti d’imposta la Certificazione unica 2018, con l’indicazione della ritenuta nel punto 15 del quadro «Certificazione Redditi - Locazioni Brevi».

Ora devono indicare questo importo nel rigo LC1, colonna 4, del modello Redditi Pf 2018 (o rigo F8 del 730 2018), con la particolarità che questo quadro LC è dedicato solitamente al calcolo della cedolare secca. Ma la ritenuta del 21% operata dal sostituto, va riportata nel rigo LC1, colonna 4, del modello Redditi Pf 2018, anche se il contribuente non fa l’opzione, per i canoni degli affitti brevi, per la cedolare secca, con la conseguenza che se non vi sono altri canoni in cedolare la ritenuta viene riportata totalmente nel rigo RN33, per lo scomputo dall’Irpef (quindi, nasce e muore come ritenuta Irpef), ma se vi sono altri canoni in cedolare secca, la ritenuta viene compensata all’interno del quadro LC con la cedolare secca dei canoni che hanno optato per quest’ultima. Quindi, si trasforma in ritenuta compensabile con la cedolare di affitti diversi rispetto a quelli per cui è nata.

Infine, se la ritenuta è superiore alla cedolare di questi altri canoni, l’eccedenza viene riportata nel rigo RN33, per essere scomputata dall’Irpef complessiva. Una ritenuta, insomma, che cambia veste (da Irpef a cedolare) a seconda dei casi.

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