Gestione Affitti

Lavori urgenti, li può fare il sindaco ma il condominio paga spese e sanzioni

di Paolo Accoti

Tra le attribuzioni del sindaco, quale ufficiale del Governo, vi è anche quella di porre in essere tutte le iniziative atte a prevenire ed a eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Sulla scorta di ciò, lo stesso, o chi sostituisce il sindaco, ha il potere di imporre al condominio, ed ai singoli condòmini, l'esecuzione di tutte quelle opere indifferibili ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità.
Tale ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54, co. IV, D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), ha quali presupposti: a) un grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana; b) la contingibilità, intesa quale situazione imprevedibile ed eccezionale che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento; c) l'urgenza, causata dall'imminente pericolosità, che impone l'adozione di un provvedimento straordinario e di durata temporanea in deroga ai mezzi ordinari previsti dalla normativa vigente.
L'ordine può essere emesso anche nei confronti dei privati e, in caso di inottemperanza da parte degli stessi, qualora la stessa sia rivolta a persone determinate, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
L'ordinanza sindacale, pertanto, fa sorgere in capo al condominio, ed ai singoli condòmini, l'obbligo di rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla pubblica amministrazione, nella misura stabilita dall'art. 1123 Cc, in relazione ai rispettivi millesimi di proprietà.
Queste le determinazioni adottate dal Tribunale di Nola, I sezione civile, Giudice dott.ssa R.A. Capozzi, nella sentenza depositata in data 4 Maggio 2018.
Il Comune citava in giudizio il condominio, nella persona dell'amministratore pro-tempore, oltre ai condòmini personalmente, per sentirli condannare, in solido tra loro, al rimborso delle spese dallo stesso sostenute per la realizzazione di alcune opere di consolidamento dell'immobile di proprietà dei convenuti.
A sostegno della pretesa l'Ente locale riferiva che, con apposita ordinanza sindacale, era stato ordinato all'amministratore del condominio, per conto di tutti i proprietari, di eseguire i lavori di consolidamento del fabbricato, nel termine di trenta giorni, siccome ritenuti <<indifferibili ed urgenti, a tutela della pubblica e privata incolumità>>.
Alla predetta ordinanza il condominio non ha inteso ottemperare, motivo per cui detti lavori sono stati eseguiti a spese del Comune, con l'insorgenza dell'obbligo di rimborso delle spese sostenute.
Premette il Tribunale che <<come è noto, l'ordinanza contingibile e urgente ben può dirigersi nei confronti dei privati per la realizzazione di lavori sui beni di cui sono proprietari e che rientrano nella loro disponibilità al ricorrere cumulativamente dei seguenti presupposti configurati dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: a) un grave pericolo che minaccia l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana; b) la contingibilità, intesa quale situazione imprevedibile ed eccezionale che non può essere fronteggiata con i mezzi ordinari previsti dall'ordinamento; c) l'urgenza, causata dall'imminente pericolosità, che impone l'adozione di un provvedimento straordinario e di durata temporanea in deroga ai mezzi ordinari previsti dalla normativa vigente.>>.
Rileva inoltre come <<il Sindaco deve, preliminarmente e necessariamente, individuare un soggetto al quale indirizzare l'ordine necessario per prevenire od eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, soggetto che risulti legittimato, per qualifica soggettiva o per titolarità di posizioni di vantaggio sui beni, ad intervenire per la rimozione del pericolo e, solo in caso di inadempimento di quest'ultimo, può procedere all'eliminazione diretta della situazione di pericolo, con spese a carico dell'inadempiente (T.A.R. Campania, sez. V, 10 maggio 2004, n. 8427).>>.
Così inquadrato l'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente, ed i poteri sostitutivi del sindaco, afferma la Corte territoriale che <<una volta accertata l'inottemperanza da parte del destinatario dell'ordinanza, il Comune ben potrà provvedere d'ufficio all'esecuzione delle opere che risulteranno necessarie, salvo il diritto di rivalersi sul soggetto inadempiente mediante le diverse procedure previste dalla legge, quali il procedimento monitorio ordinario, quello previsto per la riscossione delle entrate patrimoniali ex R.D. 14 aprile 1910, n. 639, quello disciplinato dagli artt. 67 e 69 del D.P.R. n. 43 del 1988, oppure ancora quello ordinario di cognizione ex art. 163 e segg. c.p.c. (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. un., 10 luglio 2006, n. 15611 e Cassazione civile, sez. I, 13 aprile 2001, n. 5540).>>.
Nel caso di specie, risulta provato documentalmente l'inadempimento dell'ordinanza sindacale e la successiva esecuzione dei lavori da parte del Comune, conseguentemente, <<appare, dunque, evidente che l'obbligazione di rimborsare all'amministrazione le spese da essa sostenute, in forza della fattispecie complessa costituita dalla esecutività del provvedimento, dall'inerzia dell'obbligato e dall'avvenuto esercizio del potere sostitutivo non possa che gravare sul condominio convenuto, imputandosi ai singoli componenti nelle proporzioni stabilite dall'art. 1123 c.c., come sostenuto dal recente orientamento giurisprudenziale formatosi in tema di obbligazioni assunte nell'interesse del condominio (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 11/08/2017, n. 20073 v. anche Cass. civ., 9 gennaio 2017, n. 199; Cass. civ., 9 giugno 2017, n. 14530; e, soprattutto, Sez. Un. civ., 8 aprile 2008, n. 9148).>>.
Pertanto, il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e condanna il condominio, in persona dell'amministratore p.t., nonché gli stessi condòmini, nei limiti delle rispettive quote di proprietà, al rimborso delle somme anticipate dal Comune, oltre interessi moratori decorrenti dalle date dei singoli pagamenti effettuati per i lavori al fabbricato condominiale.

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